L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Limite massimo durata pausa giornaliera

di Marrucci Mauro

La domanda

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 D. Lgs. 66/2003 qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti. E' prevista anche una durata massima della pausa giornaliera? In assenza di un'esplicita previsione sul punto, è possibile ritenere che, alla luce della circolare ministeriale n. 8 del 3 marzo 2005, la predetta pausa debba essere "non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro"?

L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 prevede il diritto del lavoratore ad un intervallo lavorativo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per il recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. In tale logica il secondo comma prevede che, in assenza di disciplina da parte della contrattazione collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine dì ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Tale disposizione, individua unicamente una durata legale minima della pausa pari a dieci minuti non ponendo limiti massimi che potrebbero invece essere definiti in sede negoziale. Sotto il profilo della mera regolamentazione economica, infine, il comma 3, prevede che “salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”. Tra tali periodi si individuano anche “le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione” già stabiliti dall’art. 5, comma 1, n. 3) del R.D. n. 1955/1923. Tale ultima disposizione, unicamente richiamata dall’art. 8, comma 3, è stata tuttavia abrogata e non può essere considerata vigente o resa nuovamente vigente per mero richiamo di altra fonte normativa. Si deve quindi concludere che il periodo temporale della pausa sia regolamentato unicamente nella sua durata inferiore essendo rimessa alla contrattazione collettiva una diversa regolamentazione. In caso di mancata previsione delle fonti negoziali sarà il datore di lavoro a individuarne la collocazione temporale secondo il principio di libertà d’organizzazione dell’impresa di cui all’art. 41 Cost. E’ evidente che, in tale logica, il soggetto datoriale dovrà tenere conto della altre disposizione di cui al D.Lgs. n. 66/2003 tra cui, l’art. 7, che in materia di riposo giornaliero, stabilisce un periodo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, tenuto conto che, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, con la circ. n. 8/2005, le 24 ore devono essere calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa del giorno precedente.

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