Ai sensi dell'art. 8 comma 2 D. Lgs. 66/2003 qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti. E' prevista anche una durata massima della pausa giornaliera? In assenza di un'esplicita previsione sul punto, è possibile ritenere che, alla luce della circolare ministeriale n. 8 del 3 marzo 2005, la predetta pausa debba essere "non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro"?
L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 prevede il diritto del lavoratore ad un intervallo lavorativo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per il recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. In tale logica il secondo comma prevede che, in assenza di disciplina da parte della contrattazione collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo ...