Previdenza

Gestione separata e attività plurime svolte in diversi stati comunitari

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di Pietro Gremigni

In caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l'attività subordinata. L'Inps, con la circolare 102 del 16 ottobre 2018, applica la predetta regola prevista dalle norme comunitarie alla situazione di chi svolge più attività in ambito europeo, di cui una riconducibile e assoggettata in Italia alla gestione separata.
Sulla base di questo principio generale la complessa e articolata circolare dell'istituto previdenziale affronta le diverse casistiche relative ad attività plurime svolte in diversi paesi europei.

Classificazione dell’attività - Per la nostra legislazione le attività tenute ad iscriversi alla gestione separata sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti: i titolari di dottorato di ricerca o assegno di studio, i medici specializzandi e le collaborazioni etero organizzate dal committente.
Sono invece assimilati al lavoro autonomo: gli amministratori, sindaci, revisori, partecipanti a collegi e commissioni, venditori porta a porta, collaborazioni non etero organizzate e i professionisti senza una cassa obbligatoria.

Lavoratore subordinato assoggettato alla legislazione italiana - Il primo caso riguarda l'ipotesi di un lavoratore che esercita in Italia un'attività subordinata, per la quale è assicurato (in Italia), e contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un'altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma come, ad esempio, l'amministratore di società. In questo caso, per l'attività estera, deve iscriversi alla gestione separata con obbligo contributivo a carico del committente straniero, il quale dovrà chiedere all'agenzia delle Entrate il codice fiscale ai soli fini previdenziali, oltre che regolare i versamenti tramite flusso Uniemens.
Se invece il lavoratore in Italia esercita sia un'attività subordinata, sia un'attività di amministratore ed è amministratore anche all'estero, deve iscriversi alla gestione separata per l'attività estera come nel caso precedente.
Se all'estero l'attività di amministratore è considerata subordinata, deve ugualmente iscriversi in Italia alla gestione separata per questa attività.
Si deve giungere alle stesse conclusioni anche quando l'attività mista è subordinata e professionale in Italia, più una terza professionale all'estero. Per quest'ultima è obbligatorio iscriversi in Italia alla gestione separata, assoggettando a contributi il reddito professionale estero.

Lavoratore subordinato assoggettato alla legislazione estera - Quando il lavoratore svolge un'attività subordinata all'estero e lì è iscritto alla relativa gestione previdenziale, anche se esercita un'attività che in Italia comporta l'iscrizione alla Gestione separata, deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero, senza alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Base imponibile contributiva - In tutti i predetti casi nei quali tutte le attività vengono accentrate nella legislazione previdenziale di un unico Stato, l'istituzione competente di tale Stato, in Italia l'Inps, dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l'insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività, come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato. I contributi versati in Italia presso la gestione separata sia per attività di collaborazione (ad esempio, amministratore), sia per un'attività professionale, saranno trasferiti dall'Inps nella gestione estera con effetto retroattivo.

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