Contrattazione

Lavoro agile, tutti i nodi della tutela antinfortunistica

di Mario Gallo

Le nuove regole sul lavoro agile introdotte dalla legge n.81/2017, stanno ponendo non poche difficoltà applicative sia per le imprese che per i consulenti; invero, a una più attenta lettura di questo provvedimento stanno emergendo progressivamente molteplici criticità tra cui anche diverse relative alla salute e la sicurezza sul lavoro.
Per tale regione l'Inail, com'è noto, con la circolare 2 novembre 2017, n. 48, ha fornito alcuni chiarimenti sull'obbligo e la tutela assicurativa, la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile e la tutela antinfortunistica; e proprio in relazione a quest'ultimo profilo l'Istituto assicuratore, sia pure molto timidamente, ha assunto un proprio orientamento in ordine al regime applicabile ai lavoratori occupati in questa particolare modalità.
Si tratta di una questione molto delicata in quanto il legislatore in modo molto superficiale non ha previsto una specifica norma di coordinamento con il D.Lgs. n.81/2008, ossia il c.d. “Testo unico” della sicurezza, ma si è limitato a dettare alcune disposizioni di carattere molto generale creando così molte incertezze circa gli obblighi specifici di sicurezza a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali (si veda la tabella).

La tutela generale della sicurezza dello smart wolker
Nella circolare n. 48/2017, infatti, a proposito della classificazione tariffaria l'INAIL nel sottolineare che la stessa segue “...quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda” ha precisato anche che “...sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l'adozione delle norme di sicurezza sul lavoro”.
Di conseguenza sembra che l'Istituto assicuratore sposi la tesi interpretativa in base alla quale il datore di lavoro è responsabile in termini di sicurezza sul lavoro e a trecentosessanta gradi, anche per la prestazione resa all'esterno dei locali aziendali; ma il punto cruciale è che anche l'INAIL dà l'impressione di semplificare molto la problematica in quanto non tiene in debita considerazione il fatto che la prestazione può essere resa in un qualsiasi luogo esterno, quindi non solo a casa o in spazi di coworking, ma anche ad esempio in luoghi pubblici o addirittura dedicati allo svago.
E' facile capire che una siffatta interpretazione, però, cozza direttamente con la stessa definizione di lavoro agile dell'art. 18, c.1, della legge n.81/2017, e per altro in termini pratici non si comprende come potrebbe il datore di lavoro avere un controllo sul luogo esterno scelto dal lavoratore smart e, quindi, garantirne la sicurezza; al tempo stesso se fosse seguita questa tesi allora occorre considerare anche che si ricadrebbe nelle maglie della responsabilità oggettiva visto che il datore di lavoro dovrebbe rispondere per un luogo che magari ignora del tutto.
Resta, quindi, questo punto di notevole criticità che per altro il legislatore avrebbe potuto benissimo evitare operando un semplice rinvio all'art. 3, c.10, del D.Lgs. n.81/2008, che per il lavoro a distanza prevede un particolare regime in base al quale trovano applicazione le disposizioni previste dal titolo VII in materia di apparecchiature munite di videoterminale (quindi anche la sorveglianza sanitaria, informazione e formazione), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa, e nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, dispone che le stesse devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso decreto.

L'obbligo dell'informativa sui rischi e l'aggiornamento del DVR
Altro punto delicato toccato dalla circolare n. 48/2017, riguarda l'obbligo dell'informativa sui rischi; l'INAIL ricorda che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ( ), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22, c.1, legge n.81/2017).
Si tratta di un adempimento semplice solo apparentemente in quanto i rischi specifici da riportare dipendono essenzialmente dal luogo esterno concordato dalle parti ed è anche in ragione di tali incertezze interpretative, che nella prassi si tende a prediligere l'abitazione del lavoratore o l'utilizzo di spazi in coworking.
Ma la previsione di tale obbligo mette a nudo anche un'ulteriore criticità: l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo quanto prevede l'art. 29, c.3, del D.Lgs. n. 81/2008, che diventa indispensabile per poter approntare correttamente la predetta informativa.

Sicurezza delle attrezzature e obbligo di manutenzione
Nella circolare, poi, l'Istituto assicuratore ha anche sottolineato che l'informativa che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore deve riguardare anche il corretto utilizzo delle attrezzature e apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del già citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle “.....specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un'adeguata manutenzione”.
La manutenzione delle attrezzature date in uso costituisce, quindi, un obbligo datoriale che in effetti discende direttamente dall'art. 18, c.2, della legge n.81/2017 e che, si badi bene, non riguarda solo le attrezzatture che rientrano nel titolo III ma anche quelle munite di videoterminale che rientrano, invece, nel titolo VII del D.Lgs. n.81/2008.

Dovere di collaborazione del lavoratore
Occorre osservare, infine, che nella circolare n. 48/2017, viene anche richiamato l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali; si tratta, invero, di un dovere che discende dall'art. 22, c.2, della legge n.81/2017, ma che altro non è che la specificazione dell'obbligo più generale per il lavoratore di osservare le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall'art. 20, c.1, lett b) del D.Lgs. n.81/2008.
La sua violazione comporta, quindi, che il lavoratore è punibile con l'arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro (art.59, c. 1, lett. a, D.Lgs. n.81/2008), oltre che l'assoggettabilità alla procedura disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 2106 c.c., dall'art. 7 della legge n.300/1970 e dalla contrattazione collettiva.e.

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