Rapporti di lavoro

Le nuove disposizioni sulle visite fiscali

di Alberto Bosco

Gli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, hanno introdotto rilevanti modifiche alla disciplina di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego). In particolare si è proceduto – dal 1° settembre scorso - alla creazione del cd. “Polo unico per le visite fiscali” nonché all'introduzione della previsione secondo cui gli accertamenti medico-legali sui pubblici dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps (d'ufficio o su richiesta) con oneri a carico dell'Istituto, che provvede nei limiti delle risorse trasferite da parte delle Amministrazioni interessate. Non solo: il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Ancor più importante è la previsione secondo cui, al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la PA, di concerto con il Ministro del lavoro, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro cui devono essere effettuate le visite di controllo e le modalità per lo svolgimento delle visite medesime nonché per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Ricordiamo che, al momento, le fasce orarie di reperibilità rimangono quelle attuali e differenziate per i lavoratori pubblici e privati:
a) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori pubblici;
b) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori privati.
Infine, qualora il pubblico dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.
In materia l'Inps si è espresso dapprima con il messaggio 9 agosto 2017, n. 3265, cui ha poi fatto seguito il successivo messaggio 31 agosto 2017, n. 3384, dei quali di seguito diamo sinteticamente conto. Ulteriori precisazioni, da ultimo, sono state fornite con il messaggio 6 settembre 2017, n. 3459.

Dipendenti pubblici interessati - Salvo successive precisazioni, le nuove norme in materia di Polo unico si applicano alle seguenti categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici:
a) tutte le amministrazioni dello Stato, inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni (anche a statuto speciale, inclusa la Sicilia), Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende, enti del SSN, l'ARAN e Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
b) dipendenti del settore pubblico non soggetti al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e quindi: personale della carriera prefettizia e diplomatica; Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali; Avvocati e Procuratori dello Stato; Docenti e ricercatori universitari; Personale della carriera dirigenziale penitenziaria e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
c) dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d'Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Invece, le nuove disposizioni non si applicano al “personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ossia nei seguenti casi:
a) Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare;
b) Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri;
c) Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria;
d) Corpo nazionale dei vigile del fuoco, escluso il personale volontario.

Richiesta dei controlli - Dal 1° settembre, la richiesta di visita può essere effettuata tramite Portale. Il datore pubblico che richieda una visita deve specificare se va effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già oggi previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, per consentire la verifica dell'effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le visite, l'Inps metterà a disposizione dei datori pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, come già avviene per la generalità delle visite mediche di controllo. L'Istituto ha precisato di non poter effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Nel primo dei 3 messaggi sopra citati è stato precisato che non compete all'Inps e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori per le valutazioni di loro competenza.
Non solo: il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (per esempio, in relazione all'effettuazione di una visita specialistica), ad avvisare solo la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà a informare l'Inps.

Giustificazione dell'assenza - Nel messaggio n. 3384/2017, in relazione a quanto affermato nel provvedimento precedente - secondo cui “non compete all'Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio […] circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza” - l'Inps ha ulteriormente precisato quanto segue:
a) è di esclusiva competenza dell'amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo;
b) è diverso il caso in cui il dipendente adduca giustificazioni e documentazione di carattere medico, che un ufficio amministrativo di una PA non può esaminare e valutare (per stabilire, per esempio, se sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore il recarsi al pronto soccorso o dal medico curante siano motivi che giustificano l'allontanamento dal domicilio senza preavviso);
c) quindi, quando dopo un'assenza a visita medica di controllo domiciliare, il lavoratore pubblico si presenti a visita ambulatoriale, l'Ufficio medico legale dovrà comunque richiedere le motivazioni dell'assenza e, solo ove esse siano di carattere sanitario, valutarne le giustificazioni con le stesse modalità delle analoghe valutazioni per i dipendenti privati.

Certificati cartacei - Infine, con il provvedimento più recente, in relazione alle residue ipotesi in cui vengono prodotte certificazioni di malattia redatte in modalità cartacea, l'Inps ha precisato che è necessario che i propri operatori procedano all'acquisizione immediata degli stessi in procedura, per consentire – tra l'altro - la corretta gestione del flusso procedurale per le attività inerenti alla disposizione di visite mediche di controllo; l'implementazione delle informazioni utili per le elaborazioni statistiche utilizzate dall'applicativo Data Mining, per l'individuazione dei soggetti da proporre per i controlli medico legali domiciliari; e infine, da ultimo ma non ultimo, per la segnalazione automatica alle Autorità competenti, con il sistema di monitoraggio informatizzato in uso, della ricezione da parte dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o convenzionati, per l'eventuale esercizio di un'azione sanzionatoria.

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