Agevolazioni

Accesso al regime speciale anche per i lavoratori impatriati dopo un distacco

immagine non disponibile

di Salvatore Servidio

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 26 settembre 2018, numero 72/E, si è pronunciata su un interpello fornendo chiarimenti sull'impatrio dei soggetti individuati dall’articolo 16 del Dlgs 14 settembre 2015, numero 147, concernente attività lavorativa prestata in Italia e all'estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale.
Con la risoluzione del 5 ottobre 2018, numero 76/E, l’Agenzia fornisce nuove precisazioni sulla possibilità che hanno i lavoratori, rientrati in Italia dopo avere operato all'estero in regime di distacco, di accedere ai benefici fiscali previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.


Il quesito
Con apposito quesito rivolto alle Entrate, una società faceva presente che un proprio lavoratore dipendente (cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea e conseguimento all'estero di un titolo di studio post lauream) ha svolto l'attività lavorativa in varie aziende sia in regime di distacco che con contratti locali. In particolare, il lavoratore si è trasferito all'estero dal 2004 per distacco ed è rientrato in Italia nel settembre 2015 (con iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, Aire), con l'attribuzione di un nuovo ruolo aziendale, in sostanziale discontinuità con quello che rivestiva prima dei distacchi all'estero.

Il lavoratore:
- non è stato residente in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti l'impatrio;
- ha trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, del Tuir;
- si impegna a permanere in Italia per 2 anni;
- presta la sua attività lavorativa in misura prevalente nel territorio dello Stato;
- riveste un ruolo direttivo ed è in possesso di requisiti di elevata qualificazione;
- possiede un titolo di laurea ed ha svolto attività di lavoro dipendente all'estero per almeno 24 mesi.


Nell'istanza di interpello presentata è stato evidenziato che la mansione svolta dal soggetto al suo rientro in Italia è totalmente diversa rispetto a quella svolta nel suo precedente status di lavoratore residente. Ciò è in particolare dovuto allo sviluppo della sua carriera professionale all'estero. In pratica il rientro in Italia del dipendente non si pone affatto in continuità con il suo status precedente di lavoratore residente.

La società ha quindi chiesto di poter applicare (dopo la richiesta avanzata dal lavoratore stesso) a quest'ultimo il regime fiscale agevolato di cui al menzionato articolo 16 del Dlgs 147/2015, alla luce del chiarimento restrittivo contenuto nella circolare 23 maggio 2017, numero 17/E, laddove si escludono dall'accesso all'agevolazione in esame i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all'estero «in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma».


Il beneficio
L'articolo 16 del Dlgs 147/2015 è stato introdotto al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. Il regime di favore si sostanzia, al verificarsi di determinati requisiti, nel fatto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 50 per cento. Si tratta, comunque, di un'agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 22 dicembre 1986, numero 917, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il comma 2 del medesimo articolo 16 del Dlgs 147/2015, prevede che destinatari del beneficio fiscale possono essere i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
• sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più,
• oppure hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Soluzione dell'Amministrazione finanziaria
Nella risoluzione l'agenzia delle Entrate evidenzia, in primo luogo, che l’articolo 16 non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all'estero che rientri in Italia, a differenza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, numero 238, concernente il regime di favore per i "controesodati", che invece escludeva espressamente dal beneficio ogni forma di distacco, e richiama, quindi, quanto precisato nella circolare 17/E/2017, in cui si è affermato che «i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia».

Detta presa di posizione restrittiva assunta dalla circolare 17/E/2017, si aggiunge, è «finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma» e «non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa».
Pertanto, a titolo esemplificativo viene ammesso il benefico fiscale quando il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero oppure nel caso in cui il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (in questa ipotesi il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero).

Quest'ultima ipotesi è proprio quella oggetto dell'istanza avanzata dalla società interpellante, in cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo.

In conclusione, ad avviso dell'agenzia delle Entrate, negli esempi appena elencati, fermo restando il rispetto dei presupposti di cui all'articolo 16, comma 2, del Dlgs 147/2015, «le peculiari condizioni di rientro dall'estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l'accesso al beneficio», il quale potrà decorrere dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 2 del Tuir).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©