Agevolazioni

Per la tassazione agevolata degli «impatriati» servono due anni di residenza fiscale estera

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di Antonio Longo

Con quattro risposte ad interpello pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni profili di fiscalità internazionale connessi alla tassazione delle persone fisiche, con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente. Ciò in un contesto in cui la mobilità internazionale delle persone e delle famiglie assume sempre più centralità ai fini della pianificazione fiscale.

La risposta numero 132 ha ad oggetto il caso di una società italiana che aveva concluso con un proprio dipendente distaccato presso una consociata in Argentina un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Al lavoratore venivano riconosciute alcune somme a titolo di incentivo all’esodo e altre in via transattiva. Il tema posto all’attenzione dell’Agenzia riguarda il regime fiscale applicabile alle somme spettanti al lavoratore, che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva mantenuto la residenza fiscale in Argentina. In generale, le somme dovute una tantum in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente si considerano prodotte nel territorio italiano ex articolo 23, comma 2, lettera a) del Tuir - e come tali assoggettabili a tassazione in Italia - se corrisposte da una società italiana. Tuttavia, l’Agenzia ha in specie ritenuto che gli emolumenti percepiti dal dipendente siano tutti riconducibili alla sfera di operatività dell’articolo 15 - redditi di lavoro subordinato - della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Argentina. Questa norma attribuisce, in via esclusiva, la potestà impositiva allo Stato contraente di residenza del lavoratore (Argentina). Pertanto, previa presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale rilasciata dalla competente autorità fiscale estera, la società italiana, secondo l’Agenzia, potrà applicare direttamente il regime convenzionale, non operando, di conseguenza, la ritenuta alla fonte italiana.

La risposta numero 134 riguarda il regime fiscale applicabile al reddito corrisposto ad una ricercatrice fiscalmente residente in Italia dall’European Molecular Biology Laboratory con sede nel Regno Unito. Si pone in particolare la questione della rilevanza della “tassa interna” (internal tax), applicata sullo stipendio lordo percepito dalla ricercatrice nel Regno Unito, rispetto alla determinazione dell’imponibile fiscale italiano. La “tassa interna” è stabilita da un accordo tra il Regno Unito e l’Embl secondo cui i salari corrisposti dall’Embl sono esenti dalle imposte sul reddito (income tax), ma sono sottoposti ad una tassa (interna) a beneficio dell’ente erogatore. Sullo stipendio percepito dalla ricercatrice vi è tassazione concorrente in Italia e nel Regno Unito ai sensi della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni. Quale rimedio alla doppia imposizione è previsto il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero dai residenti italiani, con possibilità di scomputare, dall’imposta italiana, le imposte pagate a titolo definitivo su tali redditi. In specie l’Agenzia ha tuttavia ritenuto che la “tassa interna” non sia un’imposta sul reddito - avendo mere finalità di finanziamento interno dell’Embl - e pertanto non possa essere scomputata dalle imposte italiane. Quanto al regime fiscale applicabile agli ulteriori importi trattenuti dall’Embl a titolo di contributi pensionistici, sanitari e assicurativi, nel presupposto che si tratti di contributi versati ex lege, l’Agenzia ritiene che questi non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, che dovrà essere dichiarato in Italia al netto di tali oneri (articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir).

Infine, nelle risposte numero 133 e 136 , l’Agenzia torna sul regime fiscale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015. Si tratta del regime che, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori ad alto profilo, prevede, al ricorrere di alcune condizioni, un’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per cinque anni. L’Agenzia conferma quanto già chiarito in passato (risoluzione 51/E del 2018) con riferimento al requisito - necessario per l’applicabilità del regime di favore - dello svolgimento continuativo all’estero di un attività di lavoro «negli ultimi 24 mesi o più»: si richiede che il lavoratore che si trasferisce in Italia abbia avuto all’estero la residenza fiscale (rilevano quindi l’iscrizione all’Aire, il centro principale degli affari ed interessi e la dimora abituale) per almeno i due periodi d’imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione.

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