Nuovi voucher, accrediti sul conto entro il 15 del mese successivo
Con la regolamentazione del lavoro occasionale disposta dal Dl 50/2017, sono state previste diverse novità rispetto al regime previgente.
In primo luogo, il compenso al prestatore viene ora pagato direttamente dall’Inps e non più dal committente, come avveniva in passato. Inoltre, le tempistiche del pagamento sono state notevolmente dilatate, perché l’Istituto può saldare le somme entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione. Dunque, rispetto a quanto prospettato nel quesito, non ci sono alternative.
Per poter utilizzare il nuovo sistema nell’ambito del lavoro domestico – cioè il cosiddetto “libretto famiglia” – è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al lavoratore, gli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività.
Il sistema di pagamento
L’impianto messo in campo – in attesa che sia attivato il canale presso le Poste – prevede due modalità per compensare le prestazioni occasionali.
La prima opzione consiste nel versamento tramite il modello F24 Elementi identificativi (Elide), con l’indicazione dei dati dell’utilizzatore e della causale di pagamento “Lifa”: nel campo «elementi identificativi», invece, non va inserito alcun valore.
La seconda opzione consiste nella possibilità di servirsi degli strumenti di pagamento elettronico, con addebito in conto corrente o su carta di credito/debito, gestiti attraverso il canale “PagoPa” di Agid e accessibili dal servizio “Prestazioni occasionali” del sito dell’Inps: in questo caso, vanno utilizzate le credenziali personali dell’utilizzatore (Pin Inps, Cns-Carta nazionale dei servizi o Spid-Sistema pubblico di identità digitale).
Le famiglie devono peraltro considerare che – a seconda della forma di pagamento adottata – le somme versate sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali e assolvere agli obblighi contributivi entro sette giorni dalla stessa operazione di versamento. Versamento che può essere pari a 10 euro o multipli di 10, e va – come detto – ad alimentare il portafoglio virtuale destinato all’uso del libretto famiglia.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali viene effettuata al momento in cui è acquisita la dichiarazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica dell’Inps.
Il valore dei buoni e l’iter
I “nuovi” voucher sono titoli di pagamento, con valore nominale fissato a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così ripartito:
8 euro corrispondono all’importo netto incassato dal lavoratore;
1,65 euro alla contribuzione Inps (Gestione separata);
0,25 euro al premio assicurativo Inail;
0,10 euro al finanziamento degli oneri di gestione relativi alla prestazione di lavoro occasionale e all’erogazione del compenso al prestatore.
Ma quali sono gli adempimenti necessari ad “agganciare” tali versamenti alle prestazioni? Innanzitutto, l’utilizzatore deve essersi registrato sulla piattaforma informatica dell’Inps. E lo stesso deve fare il prestatore, altrimenti l’uso dei voucher non può essere denunciato.
Al termine della prestazione lavorativa – e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello in cui viene svolta – l’utilizzatore (tramite la piattaforma telematica Inps o i servizi del contact center) comunica:
i dati identificativi del lavoratore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
il numero dei titoli usati per il pagamento;
la durata della prestazione;
l’ambito di svolgimento;
altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene tramite un calendario gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. In questa fase è possibile indicare anche compensi superiori ai 10 euro orari (ma sempre per multipli di 10 euro): per il versamento della provvista si dovrà quindi tener conto, a monte, di tale dinamica.
Nel momento in cui viene espletata quest’operazione, il prestatore riceve contestualmente – via posta elettronica e/o sms o nell’area personale MyInps – una notificadell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
A quel punto, sempre attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può recuperare il prospetto paga mensile, dove sono riportati i dati identificativi degli utilizzatori, la misura dei compensi, la contribuzione Inps/Inail, nonché ogni altra informazione utile ad attestare le prestazioni svolte.
L’accredito e i redditi
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene con l’accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione sulla piattaforma telematica Inps; oppure tramite bonifico bancario domiciliato, che può essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di un documento di identità e della comunicazione stessa.
È importante tener presente che i voucher sono esenti da tassazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. E che, inoltre, i compensi percepiti dal prestatore non vanno a incidere sul suo stato di disoccupato, e sono computabili nella determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
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