Previdenza

Fondo di solidarietà del Trentino, così l’assegno straordinario

di Paola Sanna

Con circolare Inps n. 62 del 16 marzo 2017 l'Istituto aggiunge un nuovo tassello per la gestione operativa delle prestazioni offerte dal Fondo di solidarietà del Trentino - il Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento - istituito il 21 dicembre 2015 attraverso la sottoscrizione dell'accordo collettivo provinciale tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni, e Cgil, Cisl, Uil del Trentino.

L'accordo collettivo è stato poi recepito con decreto n. 96077 del 1° giugno 2016 firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Finalità
Come si ricorderà, la finalità del Fondo di solidarietà del Trentino è quella di assicurare ai lavoratori di datori di lavoro:
• non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale in base agli articoli 26 e 27 del Dlgs n. 148/2015;
• che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Trento;
• indipendentemente dal requisito dimensionale
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa nonché nei casi di processi di agevolazione all'esodo.

Prestazioni
Ai sensi dell'articolo 5 del Dl n. 96077/2016 il fondo assicura le seguenti prestazioni:
• un assegno ordinario in favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
• un assegno straordinario per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
• il finanziamento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

L’assegno straordinario
È proprio in materia di assegno straordinario che, con circolare Inps n. 62 del 16 marzo 2017, l'Istituto ne ha fissato le modalità di erogazione e di finanziamento.
Queste le caratteristiche del trattamento di accompagnamento alla pensione:
• devono essere espletate le procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale che devono condurre alla sottoscrizione dell'accordo sindacale,
• il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti dalla normativa vigente,
• la domanda è presentata dal datore di lavoro,
• la determinazione dell'importo spettante avviene con le stesse modalità di calcolo dell'indennità di pensione, anche se sono presenti alcune particolarità connesse alla natura di “accompagnamento alla pensione” e non di “pensione”,
• il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro ed il pagamento avviene in rate mensili anticipate,
• la somma è assoggettata a tassazione ordinaria, con riconoscimento di detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, qualora spettanti,
• il datore di lavoro provvede al versamento della contribuzione correlata con riferimento ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario,
• il trattamento è cumulabile con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative.

Va infine precisato, che la prestazione è diretta e non è reversibile.

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