Agevolazioni

Credito d’imposta del 40% a sostegno della formazione 4.0

di Gianni Bocchieri

Credito di imposta per la “formazione 4.0” dei dipendenti, anche a tempo determinato o in apprendistato. L’ambito di applicazione è limitato alle materie riconducibili alle “tecnologie abilitanti”, quelle relative al processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal piano nazionale impresa 4.0.

In particolare, la formazione deve riguardare specifici settori individuati dalla legge 205/2017, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Non sono invece finanziabili le attività di formazione ordinaria o periodica, organizzate dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Nei limiti dello stanziamento pari a 250 milioni di euro per il 2019, l’agevolazione è riconosciuta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e sostenute nel periodo d’imposta 2018, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Per le imprese non tenute al controllo legale dei conti, il credito d’imposta è aumentato di un importo pari alle spese effettivamente sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, nel limite massimo di 5.000 euro, sempre entro la soglia massima di 300.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 ed è cumulabile con altre misure, nel rispetto delle intensità massime previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato (regolamento Ue 651/2014).

Il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e Lavoro) del 4 maggio 2018 ha individuato le modalità attuative dell’incentivo, specificando innanzitutto che la formazione può riguardare anche le attività di consolidamento delle competenze e non solo quelle di acquisizione. Lo stesso Dm precisa poi che può essere utilizzato anche dalle imprese che non abbiano fruito delle agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali previste dal piano industria 4.0 ossia dell’iperammortamento e superammortamento.

Le attività formative devono essere espressamente disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. È anche richiesto che il legale rappresentante dell’impresa dichiari l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge 205/2017 e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

Gli adempimenti

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