L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratori stranieri, le indicazioni per compilare il 770

di Andrea Costa

La domanda

Una persona slovacca viene assunta con contratto stagionale (8 mesi) in un hotel in Italia. Durante il rapporto di lavoro abita nell’ hotel, quindi senza cambiamento della residenza estera e senza inserirsi nell’ Aire. Nella CU nei nuovi righi 40 – 44 è da inserire l’indirizzo estero (quello della Slovacchia) e da attivare il "residente estero Schumacker"?

In linea generale, per l’ordinamento tributario italiano la cittadinanza non rileva ai fini del regime fiscale applicabile alla persona fisica. Fermo restando che l’obbligo di iscrizione all’AIRE è prescritto per gli italiani che si recano all’estero per più di un anno (dunque non trova applicazione nei confronti di un cittadino slovacco), la semplice permanenza del lavoratore nel nostro Paese per più di 183 giorni nell’arco di un anno solare (inteso dal 1° gennaio al 31 dicembre) lo qualifica come residente fiscale. Nel caso di specie, dunque, supponendo la presenza del lavoratore in Italia per 8 mesi nel corso del 2016, lo stesso è qualificato come residente fiscale e ha diritto alle detrazioni al pari di un lavoratore che presti abitualmente la propria attività di lavoro dipendente nel nostro Paese. Dal momento che le caselle richiamate nel quesito si riferiscono ai redditi percepiti dai non residenti in Italia, residenza che deve essere intesa non tanto dal punto civilistico, quanto fiscale, così come definito in precedenza (presenza per più di 183 giorni nel corso dell’anno solare), nel caso di specie non occorre compilare questa sezione, né barrare la casella relativa ai residenti esteri Schumacker. Con specifico riferimento alla disciplina fiscale del “non residente Schumacker” (termine che si riferisce alla nota pronuncia della Corte di Giustizia nel caso, appunto, Schumacker - Corte Giust., 14 febbraio 1995, causa C-279/93) il comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che si deve applicare il medesimo regime di determinazione dell’imposta riconosciuto ai soggetti residenti in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 dello stesso TUIR nei confronti dei soggetti non residenti (sempre ai fini fiscali) che producano nel territorio italiano almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, a condizione che lo stesso lavoratore non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo. Le condizioni di individuazione del non residente Schumacker devono essere certificate esclusivamente dal lavoratore, producendo una serie di informazioni previste dal decreto 21 settembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze. Il riconoscimento degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni d’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del T.U.I.R., non può essere dunque disposto autonomamente dal sostituto d’imposta. In particolare, i c.d. non residenti Schumacker, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devo attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti informazioni: ? lo Stato di residenza fiscale; ? la produzione in Italia di almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello stato di residenza; ? il mancato godimento nel Paese di residenza, e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; ? i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del T.U.I.R., con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; ? la circostanza che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In presenza di tale documentazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all’art. 23, co. 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, il sostituto d’imposta può applicare il medesimo regime di determinazione dell’imposta dovuta dai lavoratori residenti. Tornando alla fattispecie rappresentata nel quesito, dal momento che il lavoratore slovacco è qualificato come residente fiscale nel corso del 2016, lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione soggettivo previsto dall’art. 24 del TUIR e non può essere definito “non residente Schumacker”.

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