Accordo aziendale valido anche se verbale
L'abrogato articolo 2072 del Codice civile prevedeva il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi corporativi e anche nell'era post-corporativa per molto tempo la giurisprudenza maggioritaria ha affermato la necessità della forma scritta ad substantiam, in gran parte argomentando sia sulla base del principio dell'affidamento, sia dalla applicazione analogica di norme, come la legge Vigorelli 741 del 1959, che implicitamente presuppongono una forma scritta.
La fondamentale sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 3318/1995 ha tuttavia chiarito che, in mancanza di norme che prevedano la forma scritta per i contratti collettivi, in applicazione del principio generale della libertà della forma ex articolo 1325, numero 4, del Codice civile (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto. Nessuna norma prevede la forma scritta ad substantiam per i contratti collettivi post corporativi e tale lacuna non può essere ovviata richiamando esigenze funzionalistiche o l’applicazione analogica di altre norme. Il principio comporta come necessaria conseguenza che, stabilita la libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro, eguale libertà deve essere ravvisata per gli atti risolutori del medesimo (ad esempio il mutuo dissenso ex articolo 1372 del Codice civile) o la disdetta unilaterale (articolo 1373 del Codice civile).
L'indirizzo giurisprudenziale accennato appare ormai consolidato (da ultimo Cassazione 8379/2018 e 2600/2018). La stessa agenzia delle Entrate (circolare 3/E/2011) ha riconosciuto che non esiste un onere di tipo formale per la stipula degli accordi aziendali, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione. Naturalmente qualsiasi atto giuridico, per esistere, deve comunque manifestarsi esternamente in qualche forma idonea della quale, in caso di contestazioni e in mancanza di forma scritta, dovrà essere fornita la prova. Ad esempio, un accordo può essere ratificato, successivamente alla conclusione verbale, per fatti concludenti dagli aventi diritto (mancata opposizione alla stipula e successiva applicazione).