L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assicurazione INAIL socio volontario cooperativa

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una cooperativa sociale ha ammesso un socio volontario, soggetto ad assicurazione Inail . Abbiamo letto le risposte ad alcuni Quesiti a Inail (Sede provinciale di Varese) secondo le quali il premio Inail é dovuto se il socio svolge attività saltuaria mentre non è dovuto se l'attività è occasionale. Vorremmo sapere come distinguere un'attività saltuaria da un impegno occasionale. Abbiamo chiamato Inail per capire come denunciare: ci hanno risposto di inviare un DNA soci inserendo la retribuzione convenzionale: il premio è dovuto sulla retribuzione convenzionale giornaliera per ogni giorno di effettivo servizio.. dobbiamo farci dire in anticipo per quanti giorni all'anno presterà servizio? E se il dato dovesse cambiare? Grazie

Ai soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro opera gratuitamente si applicano le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 2 legge 381/1991). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto dell’11 giugno 1992, ha stabilito che la retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative è quella convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Tale importo nel 2018 è pari 48,20 euro (vedi circolare Inail n. 20/2018). Tanto premesso la soluzione dl quesito proposto può scaturire dalla intepretazione resa nella circolare Inail 55/1993 laddove si afferma che tali soggetti “pur prestando la loro attività gratuitamente e con diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché sussistano le altre condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 dello stesso Testo Unico.”. In particolare l'art. 4 co. 1 n. 7) del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che la assicurabilità ricorre (anche per il socio volontario) ogniqualvolta si abbia contatto diretto con le macchine di cui all'art. 1 dello stesso decreto, e di esse si faccia un uso non occasionale o eccezionale, a patto che tale attività, anche se accessoria o strumentale, sia svolta in modo abituale e sistematico. Pertanto la cooperativa dovrà procedere alla presentazione del DNA soci inserendo la retribuzione convenzionale prevista ed effettuare poi la liquidazione del premio per ogni giorno di effettivo servizio. Per quanto concerne la occasionalità della prestazione del volontario può essere utile richiamare quanto osservato dalla Corte dei Conti Sez autonomie n. 26 del 14 novembre 2017: dall’assenza dell’obbligo di prestazione lavorativa e del diritto al compenso discende il carattere necessariamente “occasionale” dell’attività di volontariato, in quanto attività spontanea e gratuita, libera da vincoli temporali e da condizionamenti esterni derivanti dall’affidamento di terzi. L’occasionalità è sinonimo di attività eventuale, straordinaria e incoercibile, che sussiste anche se l’attività sia svolta in modo non discontinuo e saltuario, conforme a prestabiliti orari di lavoro e secondo modalità coordinate con l’attività di altri lavoratori. La natura intrinsecamente occasionale dell’attività di volontariato esprime, infatti, un concetto diverso dal carattere occasionale tipico di alcune attività lavorative, autonome o subordinate, disciplinate dalla legge, nelle quali l’occasionalità della prestazione è intesa nella diversa a accezione di attività lavorativa non abituale e sistematica, cioè non professionale. Per chi utilizza l’attività di volontariato, la prestazione è da ritenersi, dunque, occasionale nonché “accessoria”, nel senso di aggiuntiva e complementare alle ordinarie attività dell’apparato organizzativo all’interno del quale si inserisce quale strumento mai “sostitutivo” delle risorse umane normalmente destinate al servizio di utilità sociale prescelto dal volontario. Si ricorda infine che le cooperative sociali ed i loro consorzi (legge 8 novembre 1991, n. 381) acquisiscono di diritto (ope legis) la qualifica di imprese sociali. In quanto tali fanno parte del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017) il cui articolo 18 prevede la assicurazione obbligatoria dei volontari anche per la responsabilità civile verso i terzi (sarà un apposito decreto ministeriale a disciplinare le relative modalità attuative).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©