L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Imponibile Inps dipendente estero licenziato

di Salvatore Servidio

La domanda

Azienda con 2 filiali corrispondenti a 2 matricole Inps differenti, una per l'Italia e l'altra per i lavoratori in Honduras. Un dipendente che lavorava in Honduras ed al quale non si applicavano ritenute fiscali, ma solo previdenziali calcolate sul convenzionale è stato licenziato in data 5 Marzo 2018 ed in tale giorno ha ristabilito la residenza in Italia. Ai fini fiscali i redditi relativi all'ultima busta paga, ai residui, all'indennità di mancato preavviso e al tfr saranno quindi assoggettati alla normale tassazione Irpef. La contribuzione relativa all'ultima busta paga e agli elementi sopra descritti si paga sul convenzionale "estero" o sull'imponibile "reale"?

Si premette che nei confronti dei lavoratori italiani distaccati o trasferiti all’estero, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente ivi prodotti, viene determinata con un criterio diverso, rispetto a quello applicato per le prestazioni rese in Italia: il calcolo si effettua sulla base di retribuzioni convenzionali. Questo criterio viene inoltre utilizzato per la determinazione della base imponibile utile al versamento dei contributi sociali in Italia. Si aggiunge poi che le retribuzioni convenzionali per determinare l’imponibile previdenziale si devono utilizzare solamente per versare i contributi in Italia nel caso di distacco in Paese extracomunitario privo di accordo con l’Italia di sicurezza sociale. Se il soggetto è stato distaccato all’estero in base all’art. 51, comma 8-bis), del TUIR, in tal caso si applicano le retribuzioni convenzionali. In base all’art. 51, comma 8-bis), del TUIR, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Ciò premesso, nel caso di specie, considerando solo l’anno 2018, quest’ultima condizione non si è verificata in quanto il periodo di soggiorno all’estero è inferiore a 183 giorni (dall’1.1. al 5.3.2018), per cui riterrei che l’applicazione delle imposte sull’ultima busta paga nonché sui residui, indennità di mancato preavviso e tfr, devono essere assoggettati alla normale tassazione IRPEF, ossia sull’imponibile reale. Se poi trattasi di anno a cavallo, nel senso che alla data del licenziamento (5.3.2018) si era verificata la permanenza all’estero per più di 183 giorni, si ritiene che l’ultima busta paga (ed altri specifici benefits legati alla prestazione estemporanea di lavoro), possa essere assoggettata a contribuzione convenzionale, proprio perché deriva da una condizione già verificata, mentre le altre soci (in particolare indennità di mancato preavviso e tfr) seguono la tassazione ordinaria. Tale conclusione si evince dalla Circolare dell’Agenzia Entrate 16 novembre 2000, n. 207, che al punto 1.5.7, afferma testualmente: “I lavoratori dipendenti in questione conservano, comunque, la piena soggettività passiva per tutti gli altri redditi posseduti o comunque ad essi imputabili in base alle disposizioni tributarie di carattere generale. Da ciò discende che nessuna esclusione dalla tassazione può essere invocata per le indennità di fine rapporto corrisposte da imprese italiane al personale italiano che abbia prestato lavoro all'estero alle loro dipendenze, anche per la parte afferente ad annualità lavorate effettivamente all'estero.”. Si ricorda che nella Certificazione Unica, quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell’art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2017 dal Decreto Interministeriale 22 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora il reddito di cui ai punti 1 o 2 comprenda redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD); nelle annotazioni dovrà essere inoltre indicato lo Stato nel quale si è prodotto il reddito.

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