Adempimenti

Contabilità semplificata per gli Enc: sì al bilancio

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di Francesco Capogrossi Guarna

Nessun criterio di “cassa” per l’Irap degli enti non commerciali in regime semplificato, per l’attività commerciale esercitata. La base imponibile dell’imposta regionale continua quindi ad essere determinata per “competenza”, come per le imprese in contabilità ordinaria, costringendo l’ente, in ogni caso, a una ricostruzione dei dati di “bilancio” nonostante il diverso sistema Ires sia ancorato, salvo deroghe espresse, ai ricavi e proventi percepiti e alle spese sostenute.

Il nuovo regime contabile delle “imprese minori”, introdotto dalla legge 232/2016 a decorrere dal 2017 e applicabile anche agli enti non commerciali, non incide infatti allo stesso modo sull’imposta sul reddito e su quella che tassa il valore della produzione, a differenza di quanto accade invece per le società di persone e per gli imprenditori individuali, per i quali il sistema risulta senza dubbio più agevole e meno complesso in termini operativi.

Metodo di calcolo invariato
Per l’attività commerciale esercitata (quadro IE sezione II del modello Irap 2018), l’ente non profit continua ad adottare lo stesso metodo di calcolo previgente sino al 2016, a prescindere dal tipo di contabilità adottata (semplificata ovvero ordinaria, anche per opzione), con gli analoghi criteri civilistici previsti per le imprese (società di capitali ed enti commerciali) secondo il rinvio all’articolo 5 del Dlgs 446/1997 operato dall’articolo 10 comma 2. Sono altresì invariate le istruzioni dichiarative.

La base imponibile
La base imponibile Irap deriva dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere A e B dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9, 10, lettere c-d, 12 e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

Poiché l’imposta è determinata «per presa diretta dal bilancio» (circolare dell’agenzia delle Entrate 11/E/2017) è opportuno che l’ente in contabilità semplificata rediga un prospetto di raccordo per la riconciliazione dei componenti positivi e negativi imputati per cassa ai fini Ires (esclusi quelli a cui si applica il principio di competenza per espressa deroga normativa) rispetto ai valori da utilizzare ai fini Irap con i criteri ordinari.

Ciò vale anche per adeguare il calcolo del pro-rata di deducibilità in caso di costi a uso promiscuo (articolo 144 comma 4 del Tuir), con le conseguenti deduzioni previste in base alle condizioni di legge, come quelle per il personale dipendente e assimilato.

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare sulle “imprese minori” laddove l’ente (in ambito Ires) abbia utilizzato un criterio di competenza per i proventi dell’attività istituzionale e uno di cassa per quelli dell’attività commerciale, il rapporto percentuale avrà al numeratore l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi d’impresa determinati per cassa e al denominatore l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi che ricomprendono, oltre a quelli commerciali per cassa, anche quelli istituzionali ma computati per competenza.

Agli effetti Irap sono in ogni caso da qualificare come commerciali le attività considerate tali ai fini dell’Ires e ciò vale anche per le attività connesse delle Onlus, le quali, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono commerciali a ogni altro effetto.

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