Rettifica della retribuzione e indennità maternità
di Imbriaci Silvano
La risposta al quesito è positiva. L’indennità di maternità, in genere, è pari all’80% della retribuzione giornaliera, riferita al periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo, e riguarda le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione. Dal momento che la retribuzione di riferimento è variata in dipendenza di una pronuncia giudiziale, dovrà essere ricalcolata l’indennità di maternità goduta dalla stessa lavoratrice. L’ente previdenziale dovrà verificare l’importo della retribuzione relativa alla mensilità immediatamente precedente l’inizio del periodo di congedo, come variata a seguito della rettifica del livello e sulla base di questo importo la correttezza del ricalcolo.
Fringe benefit, passaggio da una condizione di imponibilità ad una di esenzione
di Roberto Vinciarelli
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