Srl in liquidazione e contribuzione
Lo stato di liquidazione non necessariamente fa cessare l’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS a carico del titolare/liquidatore. Questo purché, secondo quanto precisato dall’ INPS con il messaggio n. 15352/2010, vi sia svolgimento, con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, delle “attività sociali”, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell’oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l’impresa ha esercitato durante la propria vita. Dunque il socio liquidatore è soggetto all’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell’attività d’impresa (ad es. smaltimento delle scorte di magazzino a prezzi ribassati). Si consiglia in ogni caso, se non ricorre il presupposto ora indicato, di far presente all’INPS lo svolgimento, da parte del liquidatore, di attività finalizzate esclusivamente alla chiusura dell’azienda e non aventi carattere commerciale. L’elemento dell’iscrizione ad altra gestione per l’attività di amministratore è in astratto irrilevante, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 208 della legge n. 662/1996 come interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 11, del Dl n. 78/2010, secondo cui l’art. 1, comma 208, cit. si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
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