Contrattazione

Le differenza tra il contratto di prestazione occasionale e lavoro ex articolo 2222 del Codice civile

di Rossella Quintavalle

Il termine «occasionale» utilizzato nuovamente dal legislatore per denominare la nuova tipologia di prestazione lavorativa che sostituisce i voucher, può trarre in inganno e portare ancora una volta confusione tra il “lavoro autonomo occasionale” ex articolo 2222 c.c. e il nuovo “contratto di prestazione occasionale” di cui all'articolo 54bis del dl 24 Aprile 2017 n. 50 convertito in legge 96 del 21/6/2017. La confusione è comprensiva anche per il limite economico fissato in 5.000 euro quale importo massimo riscuotibile dal prestatore in un anno. La stessa confusione si era generata quando erano in vigore le “minicococo” di cui all'articolo 61, comma 2, del dlgs n. 276/2003, quelle mini collaborazioni coordinate e continuative occasionali, ormai abrogate dal lontano 2012, che rientravano nella categoria delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c ed utilizzabili per brevi periodi (max. 30 giorni in un anno) nel limite di 5.000 euro.

Necessita comunque evidenziare le differenze dei due diversi istituti che possono convivere senza che l'uno escluda l'altro.

Prestazioni di lavoro occasionale “Cpo” o “Presto”
Con l'intenzione di sopperire alla drastica e immediata abrogazione dei “voucher” o “buoni lavoro” che dir si voglia avvenuta il 17 marzo 2017, in data 24 giugno 2017 è entrato in vigore il nuovo contratto di prestazione occasionale che concede alle persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa mediante il “libretto di famiglia” e a imprese, professionisti e Pubblica amministrazione, (ciascuno nel rispetto di specifiche regole, limiti e divieti), la possibilità di utilizzare prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, chiamate anche “Presto” o “Cpo” . Tali attività, soggette fra l'altro alle norme che regolano riposo giornaliero, pause e riposi (articoli 7-8-9 del dlgs 66/2003) e a quanto previsto in materia di sicurezza dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., nel corso di un anno civile (1° Gennaio-31 Dicembre) danno luogo:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla tonalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in misura pari al 75 per cento del loro importo nel caso di pensionati, under 25 o disoccupati come stabilito dal c. 8 dell'art. 54-bis);
c) per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e che non superino le 280 ore in un anno civile.
Gli adempimenti si diversificano a seconda l'utilizzatore sia una persona fisica, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, o altro.

Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Il lavoro autonomo occasionale, il contratto d'opera previsto dal codice civile all'articolo 2222 che non ha subito alcun mutamento né abrogazione neppure con l'avvento dell'ultima normativa, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Se non esercitata abitualmente, la prestazione autonoma occasionale rientra nell'articolo 67 lettera l) del Tuir (Dpr 917/1986), il quale ricomprende la categoria fiscale residuale dei redditi diversi, unitamente all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Differenze fiscali e previdenziali
Ora, senza entrare nel merito della procedura, ormai ampiamente diffusa, per l'attivazione delle nuove prestazioni occasionali a decorrere dal 10 luglio scorso attraverso la piattaforma messa a disposizione dell'Inps giusta circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e successivo messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, e senza approfondire gli aspetti limitativi sull'utilizzo, in considerazione che sia il termine “occasionale”, sia il limite economico di “5.000 euro” possono trarre in inganno, ripercorriamo il differente trattamento fiscale e previdenziale.
Gli importi erogati al prestatore di prestazioni occasionali (ex voucher) sono esenti da imposizione fiscale ma soggetti, a totale carico dell'utilizzatore, alla contribuzione dovuta per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nella misura del 33% del compenso, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per un ulteriore 3,5 per cento.
I compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 c.c., sono fiscalmente soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20 per cento. Per tale prestazione non è stabilita una soglia minima di compenso, ma il solo limite economico di euro 5.000, oltre il quale necessita l'iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata dell'Inps (art. 44 del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326/03), e il versamento contributivo sulla somma che eccede tale limite da calcolarsi sull'importo al lordo della ritenuta d'acconto, ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore che potrà inserirla tra gli oneri deducibili ex art. 10 Tuir nella propria dichiarazione dei redditi.
Il nuovo contratto di prestazione occasionale è dunque altra cosa rispetto al lavoro autonomo occasionale ex art 2222 del Codice civile , con il quale è cumulabile; nulla vieta al prestatore di ricevere nello stesso anno civile compensi relativamente al primo fino a 5.000 euro, e compensi senza limiti di importo per ciò che riguarda il secondo, fatto salvo, per quest'ultimo, il limite di 5.000 euro oltre il quale è d'obbligo l'assoggettamento alla contribuzione inps gestione separata.

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