Contrattazione

Contratti a termine fino a 24 mesi solo per esigenze comprovate

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Durata massima di 24 mesi e indicazione della causale quasi sempre necessaria: sono questi i due paletti con cui il datore di lavoro (ma anche il lavoratore) che desidera assumere, prorogare o riassumere con un contratto termine si trova a fare i conti in seguito all’entrata in vigore del Dl 87/2018, il cosiddetto decreto «dignità».

La disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato era stata modificata con gli articoli da 19 a 29 del Dlgs 81/2015, emanato nell’ambito del Jobs Act. E proprio su queste regole ha agito il già citato Dl 87/2018,convertito nella legge 96/2018: i vincoli introdotti dal governo Conte al contratto a termine sono tutti in vigore, essendo terminato, il 31 ottobre scorso, il periodo transitorio.

Prima assunzione a termine
La durata massima del primo e unico contratto a termine tra le medesime parti scende da 36 a 24 mesi. Con una particolarità:  fermo l’obbligo della forma scritta, se il rapporto dura non più di 12 mesi non occorre indicare alcuna causale. L’indicazione della motivazione deve avvenire, per iscritto, se la durata del primo contratto è compresa tra 13 e 24 mesi. In questo caso il datore di lavoro deve indicare la ragione che lo spinge ad assumere il lavoratore per un determinato periodo di tempo: un’esigenza temporanea e oggettiva, estranea all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; connessa a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il contratto che va oltre i 12 mesi ma per il quale non è stata indicata alcuna causale, una volta superato il termine temporale si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato.

Durata massima dei contratti
La durata di tutti i rapporti a termine tra lo stesso datore e lavoratore – per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro – non può superare i 24 mesi. Fatta eccezione per i lavori stagionali e salvo diversa previsione del contratto collettivo.

Nel computo dei 24 mesi si tiene conto anche dei periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a termine. Al momento del superamento dei 24 mesi, il contratto si trasforma automaticamente in un rapporto a tempo determinato.

Deroga presso l’Ispettorato
Al di là della trasformazione sopra descritta, una volta raggiunta la durata massima del rapporto a tempo determinato, datore e dipendente hanno una chance per tornare a lavorare insieme: possono stipulare presso le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro un altro contratto a termine, della durata massima di 12 mesi.

Nel caso in cui la procedura non venga rispettata o venga superato il termine stabilito nel contratto, questo si trasforma in un tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Obbligo di forma scritta
A meno che si tratti di rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine del contrattoè priva di effetto se non risulta da atto scritto. Il datore di lavoro deve consegnarne una copia al lavoratore entro cinque giorni lavorativi (e quindi non di calendario) dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, anche in caso di rinnovo (o di proroga che ecceda i 12 mesi), la specificazione delle “esigenze” individuate dalla norma in base alle quali è stipulato.

Limiti alla proroga
I vincoli introdotti dal Dl 87/2018 vanno a limitare la possibilità di protrarre lo stesso contratto nel tempo, rinviandone il termine. Oggi, infatti, la fine del rapporto può essere prorogata, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi (prima 36), e, comunque, per un massimo di quattro (in passato erano cinque ) volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

La proroga è “libera” nei primi 12 mesi e, successivamente è vincolata alle condizioni riportate nell’articolo 19, comma 1, pena la trasformazione del rapporto in un tempo indeterminato. Non è tutto: se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Condizioni per il rinnovo
La riassunzione a termine del medesimo lavoratore può avvenire solo in presenza di una delle causali ammesse e, quindi, se sussistono esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Anche in questo caso, fanno eccezione i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ex Dpr 1525/1963, con decreto ministeriale (ancora da emanarsi) o dai contratti collettivi. Quando è possibile farlo, il rinnovo del contratto deve comunque rispettare lo “stop&go”: il dipendente non può essere riassunto prima che siano trascorsi 10 giorni dalla fine di un contratto fino a sei mesi e 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a sei mesi.

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