Agevolazioni

Aiuti di Stato limitabili alle iniziative Regioni-Ue

di Enzo De Fusco

È incerta l’individuazione degli aiuto di Stato con impatto occupazionale che devono essere restituiti, totalmente o parzialmente, qualora l’azienda dovesse ridurre l’occupazione oltre il 10 per cento, secondo quanto stabilito dal decreto legge “dignità”. Ma questa incertezza rischia di paralizzare il sistema degli incentivi pubblici. Quali sono gli aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale? La norma si presta a una lettura molto ampia che comprende tutti i vantaggi ottenuti dalle imprese con fondi statali, regionali o comunali, anche se erogati attraverso loro società.

Se fosse questa la scelta, rientrerebbero tutti quei benefici introdotti negli ultimi anni che prevedono una valutazione in termini di incremento delle unità lavorative annue. Si tratta, ad esempio, degli incentivi per Garanzia giovani, di lavoratori nel Mezzogiorno ma anche gli aiuti concessi per l’assunzione di disabili.

Una diversa lettura di aiuto, però, potrebbe portare a limitare questa definizione agli interventi perlopiù regionali che utilizzano risorse cofinanziate dal fondo europeo per lo sviluppo di territori particolarmente disagiati.

Sono iniziative diffuse di politica economica regionale dell’Ue che hanno l’obiettivo di attrarre investimenti aziendali in determinati territori. Un esempio è il programma operativo della Regione Lombardia “investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” finanziato con il fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020. In questo caso sono agevolate la nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.

Restringere il campo di applicazione dell’articolo 6 del Dl a questa tipologia di aiuti di Stato potrebbe essere coerente con il passaggio della norma in cui tutela l’occupazione «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento». Infatti, questi aiuti presuppongono la presentazione di progetti che prevedono investimenti sostenuti da fondi pubblici. Ma sarebbe coerente anche con l’ultimo comma dell’articolo 6, in cui si afferma che le nuove disposizioni si applicano «ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati», successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 87/2018.

Qualora la scelta dovesse ricadere su quest’ultima definizione di aiuto, allora è necessario circoscrivere il perimetro della norma per non lasciare spazio a interpretazioni dubbie vista la completa autonomia sul rispetto della regola che avranno le amministrazioni competenti.

Anche la relazione tecnica al decreto non sembra aiutare, in quanto afferma che «sotto l’aspetto strettamente di gettito, considerato che non sono attualmente vigenti agevolazioni tributarie che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, non si ascrivono effetti di gettito».

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