Agevolazioni

Esonero contributivo per laureati meritevoli e ricercatori

di Alberto Bosco

Come preannunciato, regolarmente “annegata” nell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stata introdotta una nuova agevolazione contributiva che mira a favorire l'assunzione di cittadini in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca; in attesa dell'attesa circolare Inps, ecco i contorni essenziali del nuovo beneficio.

Datori e lavoratori interessati - Il comma 706 dispone che sono potenziali fruitori della misura che è stata recentemente introdotta tutti i datori di lavoro privati che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (si noti che la norma non fa alcun riferimento al contratto “a tutele crescenti”), soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707, ossia:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Come si calcola la media ponderata
Il calcolo della media ponderata tiene conto del voto di ogni esame e del suo “peso”, ossia del numero di crediti a esso attribuiti. In pratica il voto ottenuto nel singolo esame va moltiplicato per il numero dei (CFU) a esso associato; i prodotti così ottenuti vanno sommati e il totale va moltiplicato per il numero totale dei CFU. Per esempio, se lo studente ha sostenuto 3 esami: il primo da 5 CFU con voto 28, il secondo da 7 CFU con voto 30, e il terzo da 10 CFU con voto 27, la media ponderata si calcola come segue: (28 X 5 + 30 X 7 + 27 X 10) : (5 + 7 + 10) = (140 + 210 + 270) : 22 = 620 : 22 = 28,18. Per conoscere il voto di laurea di partenza, tale cifra va convertita in 110i, e quindi va prima moltiplicata per 11 e poi divisa per 3, in pratica: 28,18 X 11 : 3 = 309,98 : 3 = 103,3266667. A questo punto, occorre arrotondare le cifre: se il primo decimale dopo la virgola va da 1 a 4, il voto di partenza è 103; invece se esso è pari o superiore a 5, si arrotonda per eccesso, e quindi il voto di partenza sarà 104

Il co. 709 dispone che l'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, di un rapporto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.

Misura dell'incentivo – L'incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, spetta nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. L'esonero spetta anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: in tal caso, però, il limite massimo del bonus è ridotto in proporzione (es.: con un part time di 20 ore settimanali a fronte di un orario normale di 40 ore, l'incentivo è pari a 4.000 euro x 12 mesi).

Casi di non spettanza e restituzione – L'incentivo non spetta nelle seguenti ipotesi:
a) rapporti di lavoro domestico;
b) datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di laureati o ricercatori ai sensi di tale norma.
Invece, la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito (con conseguente versamento di tutta la contribuzione dovuta) opera se il datore che ha beneficiato dell'esonero, nei 24 mesi successivi all'assunzione incentivata del laureato o del ricercatore, effettua un licenziamento:
a) individuale per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore assunto con il bonus;
b) di un altro lavoratore che sia impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero in esame.
Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, viene nuovamente assunto a tempo indeterminato da un altro datore, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto a quest'ultimo per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione (ossia per il periodo residuo rispetto ai 12 mesi totali).

Cumulabilità e de minimis – Il comma 713 dispone che l'esonero in esame è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. Il comma 716 dispone poi che tale incentivo è fruito nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Procedure e controlli – Per ottenere l'esonero si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013 (Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo). Trova altresì applicazione l'articolo 24, co. 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (decreto sviluppo 1/2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: come autorevolmente evidenziato tale richiamo fa sorgere non poche difficoltà.

L'articolo 24 del D.L. n. 83/2014 (rubricato “Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati”), per quanto qui di interesse, dispone che:
- comma 2: il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato (eccetera);
- comma 4: il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non UE riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
c) ove siano definitivamente accertate violazioni non formali alle norme fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente per cui sono state irrogate sanzioni di importo minimo di euro 5.000, o violazioni alle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché ove siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale.
- comma 5: per la gestione dell'agevolazione, il MISE, di concerto con il MEF, può avvalersi di società in house o di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di un'apposita gara.
- comma 7: qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, il MISE procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
- comma 8: i controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale: tale certificazione va allegata al bilancio.
- comma 9: le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei 3 anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa: le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono ammissibili nel limite di 5.000 euro.
- comma 10: nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai co. 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Dotazione finanziaria - Gli oneri relativi a tale misura sono a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro per il 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione». L'ANPAL rende tempestivamente disponibili tali risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale, per determinare la data di effettivo avvio degli interventi. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono integrare il finanziamento di tali interventi nel limite delle disponibilità dei propri bilanci finalizzate a tale scopo.

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