L’esigenza straordinaria non è temporanea
di Giuseppe Bulgarini d'Elci
Anche con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la formulazione delle ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo (richieste dall'allora vigente articolo 20, comma 4, del Dlgs 276/2003) devono essere enunciate in termini circostanziati ed esaustivi, evitando formulazioni tautologiche o generiche. La Corte di cassazione ha rilevato (sentenza 23619/2018) che, non diversamente da quanto avveniva per i contratti a termine nel vigore della...