L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo indennità sostitutiva del preavviso

di Rossella Quintavalle

La domanda

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2118 c.c. sono a chiedere un Vostro parere in ordine alle modalità di determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro stabilisca la decorrenza del preavviso stesso, ad esempio, dal primo o dal sedicesimo giorni del mese. A tal proposito, nel caso in cui la parte recedente comunicasse l'intenzione di cessare il rapporto con effetto immediato, ad esempio, al ventesimo giorno del mese di marzo ed il periodo di preavviso fosse di giorni quindici, la trattenuta (o l'indennità sostitutiva in caso di recesso datoriale) andrebbe commisurata a soli 15 giorni ovvero a 26 (11 giorni dal 21 al 31 marzo oltre ai 15 giorni successivi)?

Ai sensi dell’articolo 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un’indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il periodo in preavviso, quando dovuto, dipende da diversi fattori quali livello di inquadramento, anzianità di servizio e, in alcuni casi, anche dal fatto che si tratti di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. In alcuni CCNL è stabilito che i termini di preavviso decorrano dal primo o dal sedici di ciascun mese. Esiste quindi un termine e una decorrenza da rispettare. In mancanza, subentra la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso o la trattenuta per mancato preavviso e nel caso la volontà di risolvere il rapporto di lavoro sia comunicata in termine diverso da quello contrattualmente stabilito, essa avrà effetto dal primo giorno utile successivo (1° o 16°). Nell’ipotesi in cui una delle parti intenda risolvere il rapporto con effetto immediato senza rispettare i termini di decorrenza stabiliti dal CCNL, oltre all’indennità risarcitoria del mancato preavviso dovrà essere anche valorizzata la mancata prestazione dalla data di comunicazione del recesso alla data di decorrenza del preavviso con effetti differenti a seconda della parte che recede. Dunque, prendendo in considerazione le date indicate nel quesito, la comunicazione effettuata il 20 marzo ha effetto, per la decorrenza del periodo di preavviso, dal 1°giorno del mese successivo. Per concludere, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato, a parere di chi scrive, si dovrebbe agire nel seguente modo: 1) nel caso di dimissioni del lavoratore: i giorni dal 21 al 31 non essendo lavorati, in quanto il rapporto è cessato, non saranno retribuiti e al lavoratore sarà trattenuto il mancato preavviso previsto da CCNL; 2) nel caso di recesso del datore lavoro: i giorni dal 21 al 31 saranno valorizzati e retribuiti (anche se non c'è stata prestazione) e pagata l'indennità sostitutiva di preavviso prevista da CCNL. Salvo la presenza di diversi accordi tra le parti.

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