Agevolazioni

Giovani, l’esonero contributivo punta sugli ex apprendisti

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di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Incentivare i datori di lavoro ad assumere studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato nelle loro aziende. È l’obiettivo dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016), per il quale l’Inps ha fornito le istruzioni operative con la circolare 109 del 10 luglio scorso.

L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso gli stessi datori.

La platea e l’incentivo

Il perimetro dei beneficiari è stato individuato sia nei datori di lavoro imprenditori (articolo 2082 del Codice civile) sia nei datori di lavoro non imprenditori, intendendosi per tali coloro che non svolgono attività imprenditoriale, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, enti religiosi, e così via.

L’esonero non si applica, invece, nei confronti della pubblica amministrazione.

Venendo ai soggetti che possono portare in dote l’incentivo, si tratta degli studenti che, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il datore di lavoro che li assume:

periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente:

almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015;

al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nell’ambito dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Il bonus riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti che riguardano gli operai agricoli e di quelli di lavoro domestico.

L’incentivo riguarda i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250 euro su base annua. La circolare 109/2017 ha chiarito che la stessa misura rapportata al periodo di paga mensile è pari a 270,83 euro ( 3.250 euro /12).

Viceversa, se ci si trova in presenza di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel mese, la soglia va riproporzionata assumendo come riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 euro/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La durata dell’esonero contributivo è stabilita in un triennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve avvenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il bonus sarà erogato dall’Inps secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017.

La procedura

Per ottenere l’incentivo, i datori devono inoltrare una richiesta tramite la procedura telematica «308-2016», che si trova all’interno dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente», sul sito dell’Inps. Questa consiste in una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, dove si indicano: il lavoratore interessato; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale che sarà applicata; la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part-time.

Una volta inviata la prenotazione, l’Inps ne darà esito al datore di lavoro (di norma, entro 48 ore), all’interno dello stesso canale telematico, specificando – in caso di accoglimento – l’importo dell’incentivo spettante.

A quel punto, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore, per accedere all’incentivo, deve comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

A conclusione di questo iter, l’Inps attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente: in caso di accoglimento è indicata – nello stesso modulo di conferma – la misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Leggi gli step per accedere al bonus

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