Contrattazione

Voucher, rimborso per i versamenti post 17 marzo

di M.Pri.

È possibile chiedere il rimborso delle somme versate dopo il 17 marzo per acquistare i voucher del lavoro accessorio anche se gli stessi erano già stati abrogati.

A fronte del decreto legge 25/2017 che ha abolito le norme sul lavoro accessorio (poi sostituito da quello occasionale), dal 17 marzo di quest’anno non è più possibile acquistare i vecchi voucher utilizzati per retribuire tali prestazioni di lavoro.

Già con il messaggio 1652/2017 del 14 aprile, l’Inps aveva avvertito che eventuali versamenti effettuati dopo il 17 marzo per acquistare voucher telematici sarebbero risultati inutilizzabili e sarebbero stati rimborsati dopo l’attivazione di una specifica applicazione informatica.

Con il messaggio 4405/2017 pubblicato ieri, l’istituto di previdenza comunica che i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso alle sedi territoriali utilizzando il modello SC52 e allegando la ricevuta di pagamento, tranne nel caso di transazioni avvenute con F24.

Sono invece ancora pienamente validi i voucher acquistati entro il 17 marzo, che però dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di quest’anno. I lavoratori, a loro volta, hanno tempo 24 mesi dalla data di emissione per incassare quelli postali e 12 mesi per quelli distribuiti da tabaccai e banche popolari. Nel caso non ci fosse più la necessità di utilizzarli, i committenti possono chiederne il rimborso all’Inps, tranne per quelli acquistati presso le banche o le tabaccherie e ancora in corso di validità.

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