Contrattazione

Indennità di cassa e part-time, interpretazione autentica e tassazione

di Salvatore Servidio

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ha fornito, con verbale del 27 agosto 2018, l'Interpretazione Contrattuale Autentica Confermativa sull'Indennità di cassa (rif. Ccnl "Commercio" del 28 dicembre 2016 e del Ccnl "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi" del 23 maggio 2017), con immediata efficacia applicativa.
Il quesito, rivolto alla Commissione Bilaterale dall'Anpit Calabria, faceva riferimento all'indennità di cassa prevista dai citati contratti nazionali ed era volto a conoscere se la suddetta indennità, nell'ipotesi di contratto di lavoro part-time, dovesse essere corrisposta in proporzione alle effettive ore lavorate e non anche per l'intero ammontare.

La norma contrattuale
La norma contrattuale implicata nella vicenda prevede esplicitamente che «Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'Indennità Mensile di cassa o di maneggio denaro pari ad € 70,00 (settanta euro) lordi».

I presupposti dell’indennità di cassa
Nel diritto del lavoro, le indennità sono voci aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria. Ne esistono di numerose tipologie e il diritto a percepirle e il loro ammontare cambia a seconda del contratto collettivo, anche di livello locale o aziendale, o della contrattazione individuale, dell'inquadramento e della specifica mansione del lavoratore, nonché in base all'eventuale prestazione resa nel concreto.
Quando il lavoratore maneggia denaro per conto del proprio datore di lavoro si trova dinanzi al rischio di commettere errori nello svolgimento delle sue mansioni. Per compensare tale rischio gli viene riconosciuto il diritto a ricevere in busta paga un'indennità economica, la quale serve appunto a coprire il lavoratore del rischio di errori contabili (cfr. Cass. 17 maggio 2001, n. 6780).
Il compenso per l'indennità in commento viene riconosciuto non solo per i pagamenti effettuati a favore del datore di lavoro (come nel caso del cassiere del supermercato), ma altresì per i pagamenti effettuati a suo favore (si pensi al contabile di un'azienda che effettua pagamenti per conto della società a favore dei fornitori).
L'indennità spetta, inoltre, nel caso si custodisca denaro per conto del datore di lavoro.
Come si rileva, il lavoratore ha diritto all'indennità di cassa per il solo fatto di maneggiare denaro per conto del suo datore di lavoro; tuttavia, come espressamente indicato dai contratti nazionali di categoria, tale mansione, per poter essere retribuita in busta paga come somma aggiuntiva, deve essere svolta con continuità.
Sono sempre i singoli contratti nazionali collettivi di lavoro a stabilire l'ammontare dell'indennità che, in linea di massima, corrisponde al 5% della paga base nazionale. È prevista la possibilità di derogare in melius al contratto collettivo, cosicché il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una somma più alta rispetto al contratto di categoria, mentre non può corrispondere un importo inferiore.
Generalmente, nei contratti collettivi è previsto che l'ammontare dell'indennità sia commisurato alle ore di lavoro prestate nelle determinate mansioni per le quali è necessario il maneggio di denaro, e a seconda della responsabilità concreta del dipendente.
Gli importi possono essere ridotti o aumentati in ragione delle ore di lavoro o delle giornate prestate nelle specifiche mansioni che prevedano il maneggio di valori.

Interpretazione contrattuale autentica
La Commissione Bilaterale conferma che, fermo restando la quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, quale requisito per l'erogazione dell'indennità mensile di cassa, la stessa è interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale. Pertanto, l'importo contrattuale dell'indennità di cassa sarà integralmente dovuto, in presenza dei requisiti sopra richiamati, sia in caso di orario di lavoro a tempo pieno che in caso di orario di lavoro a tempo parziale.
Sicché, in presenza della responsabilità e tempi richiesti dai CC.CC.NN.LL. per il riconoscimento dell'indennità mensile di cassa, è ininfluente l'indice di prestazione del lavoratore, avendo tale indennità natura risarcitoria di un danno potenziale che non è legato al tempo lavorato ma ad una specifica operazione quale la "quadratura dei conti".

Tassazione dell’indennità di cassa
In via di principio il reddito di lavoro dipendente ricomprende tutti i compensi percepiti in relazione al rapporto di lavoro (articolo 49 del Tuir), ivi incluse le molteplici indennità frequenti in numerosi contratti collettivi. Si pensi, ad esempio, oltre a quella di cassa, all'indennità di rischio, di contingenza, di trasporto, ecc., come pure alle erogazioni a titolo di sussidio o liberalità. L'attuale formula secondo cui sono redditi di lavoro dipendente quelli «percepiti in relazione al rapporto di lavoro» ha gradualmente rafforzato l'imponibilità di una serie di compensi privi di una diretta funzione retributiva, come ad esempio alcune liberalità, gratifiche straordinarie, possibilità di acquistare beni a prezzi simbolici, ecc.
Ne consegue, pertanto, che l'importo erogato a titolo di indennità di cassa concorre, seguendo il criterio fiscale dell'onnicomprensività delle somme e valori percepiti dal lavoratore, alla formazione del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione Irpef così come previsto dall'articolo 51 del Tuir, nonché alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail.
Se il lavoratore è assente perde il diritto all'indennità di cassa per il periodo in cui si è dovuto provvedere alla sua sostituzione, il cui diritto viene acquistato dal lavoratore sostituto.
Inoltre, trattandosi di una erogazione "non occasionale", quanto corrisposto rientra nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, salvo diversa disposizione del contratto collettivo.

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