Con messaggio n. 1791 del 2 maggio 2006, l'Istituto di previdenza chiarisce e ribadisce che, nell'ipotesi in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui vi sia mancanza di accordo l'autorizzazione a percepire gli assegni per il nucleo familiare sarà attribuita al genitore con il quale il figlio risulta convivente. Vorrei sapere se, nel caso il genitore convivente con il figlio sia lavoratore autonomo, mentre l'altro genitore sia insegnante di scuola pubblica, il modello debba presentarlo il coniuge convivente con il figlio e se il reddito da indicare sia quello di lavoro autonomo, venendo meno di fatto il diritto a percepire gli ANF. Grazie
E' bene ricordare che l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), disciplinato dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988 (conv. dalla L. 153/1988) e ss.mm., è un sostegno economico alla famiglia riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. L’importo spettante è calcolato tenendo in considerazione la tipologia e il numero dei componenti del nucleo familiare, nonché il reddito complessivo dello stesso. Tale reddito è quello...