L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assegni per il nucleo familiare ed ex coniuge

di Di Martino Carmela

La domanda

Con messaggio n. 1791 del 2 maggio 2006, l'Istituto di previdenza chiarisce e ribadisce che, nell'ipotesi in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui vi sia mancanza di accordo l'autorizzazione a percepire gli assegni per il nucleo familiare sarà attribuita al genitore con il quale il figlio risulta convivente. Vorrei sapere se, nel caso il genitore convivente con il figlio sia lavoratore autonomo, mentre l'altro genitore sia insegnante di scuola pubblica, il modello debba presentarlo il coniuge convivente con il figlio e se il reddito da indicare sia quello di lavoro autonomo, venendo meno di fatto il diritto a percepire gli ANF. Grazie

E' bene ricordare che l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), disciplinato dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988 (conv. dalla L. 153/1988) e ss.mm., è un sostegno economico alla famiglia riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. L’importo spettante è calcolato tenendo in considerazione la tipologia e il numero dei componenti del nucleo familiare, nonché il reddito complessivo dello stesso. Tale reddito è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1^ luglio di ogni anno (e vale per l'assegno spettante dal 1^ luglio fino al 30 giugno dell'anno successivo) ed è determinato dalla somma di tutti redditi assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Pur avendo titolo al diritto “l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (art. 2, co.10, del D.L. 69/1988). Fa eccezione alla regola solo il caso in cui detta incidenza percentuale non sia rilevabile, ossia quando nell'anno di riferimento non vi sia stato reddito (né di lavoro dipendente, né di altra natura), per tale circostanza, infatti, l'assegno spetterà comunque (circolare INPS 12 del 1990). Il messaggio INPS citato nel quesito, che si precisa essere il n. 12791 del 2 maggio 2006, nel commentare le novità introdotte dalla L.54/2006, ribadisce che nell’affidamento condiviso entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione di ANF (in quanto quel che rileva è lo status di “genitore affidatario”). Le parti devono però accordarsi per stabilire chi, tra i coniugi, potrà presentare all'INPS l'istanza per il rilascio della prevista autorizzazione. In assenza di accordo, l'Istituto autorizza la concessione del beneficio soltanto al genitore con il quale la prole risulti convivente, ciò in virtù dell’art. 30, co. 3, della legge 198/2006 (ex art. 9 della legge 904/1977) che risolve tali questioni di interesse contrapposto a tutela del diritto di parità uomo-donna. Sarà il genitore affidatario che avrà ottenuto l'autorizzazione a costituire insieme alla propria prole il nucleo familiare, e su tale composizione, dunque, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito relativo al reddito. Nel quesito in esame si fa riferimento al caso di un affidamento condiviso in cui manchi l'accordo fra le parti ed il figlio conviva con il coniuge che svolge attività di lavoro autonomo. In tale specifica circostanza, dunque, il nucleo di riferimento sarà formato dal lavoratore autonomo e dal figlio con la conseguenza che non potrà considerarsi soddisfatta la condizione reddituale di composizione del reddito (almeno 70% da redditi da lavoro dipendente e/o equiparato oppure assenza di reddito). Pertanto, pur essendo l'altro coniuge un lavoratore dipendente, la percezione dell'ANF non potrà aver luogo.

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