Agevolazioni

Nei piani di welfare entrano i servizi di cura alla persona

di Massimo Brisciani


I piani di welfare aziendale possono prevedere servizi di assistenza ai familiari anziani o disabili dei dipendenti. Lo prevede l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del Tuir, che a partire dal 2016 ha stabilito l'esclusione dal reddito imponibile del dipendente delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, anche non fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro può farsi carico del costo della badante tramite la messa a disposizione di servizi di cura alla persona oppure il rimborso diretto al dipendente delle spese dallo stesso sostenute. In entrambi i casi il benefit è esente da prelievo fiscale e contributivo, se è rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti.

Ai fini dell’esenzione è sufficiente la messa a disposizione dei benefit nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.
Il riconoscimento di questa misura di sostegno in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro in base all'articolo 95 del Tuir, e non solo nel limite del cinque per mille stabilito in generale dall'articolo 100 del testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato nella circolare n.28 del 15 giugno 2016 che sono considerati familiari anziani, in assenza di richiami normativi, i soggetti che abbiano compiuto i 75 anni.
Le persone non autosufficienti sono, invece, coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere determinato dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica. L'esenzione dal reddito non compete, invece, per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all'esistenza di patologie.
Lo stesso regime fiscale di favore si applica anche quando il lavoratore scelga di fruire del benefit in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività in denaro previsti da contratti collettivi di secondo livello (articolo 1, comma 184, legge 28 dicembre 208/2015). In questo caso l'esclusione dall'imponibile si applica per un valore massimo pari a quello del premio in denaro che può beneficiare della tassazione agevolata (3.000 euro su base annua, elevato a 4.000 euro nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

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