Rapporti di lavoro

Temperature elevate: prosegue l'impegno dell’Inl nella tutela dei lavoratori dei settori a rischio

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di Mario Gallo

È ormai pacifico che ci si stia avviando, purtroppo, verso una nuova era in cui bisognerà sempre più convivere con condizioni climatiche estreme; basti solo riflettere che, sul versante del rapporto di lavoro, in pochi giorni si sono succeduti diversi provvedimenti, non solo dell'Inps e dell'Inail, finalizzati alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dal rischio calore.
Infatti, anche l'Ispettorato è intervenuto sul tema delle temperature elevate durante il lavoro con alcune circolari, a cui si aggiunge ora il comunicato 25 luglio 2022, in cui come vedremo l'Inl, oltre a richiamare i provvedimenti adottati, è ritornato nuovamente anche sugli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela dallo stress termico che, invece, molto frequentemente specie nelle piccole attività produttive forse non sono considerati nella loro giusta importanza.
Tutela dei lavoratori in edilizia, agricoltura e in ambienti non ventilati
Più precisamente nel citato comunicato l'Inl ha ricordato che già lo scorso 22 giugno con la circolare prot. 3783, la Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza è intervenuta su questo fronte, richiamando i contenuti della nota 2 luglio 2021, prot. 4639, avente a oggetto la tutela dei lavoratori dal rischio legato ai danni da calore, confermando così l'impegno nell'importante attività di vigilanza in tale ambito.
Inevitabilmente le attività che appaiono più esposte ai controlli, quindi, sono quelle svolte all'aperto, in particolare edilizia e agricoltura, ma sotto la lente d'ingrandimento degli ispettori sono destinate a finire anche quelle svolte in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.
Verifiche e sensibilizzazione
Infatti, nel comunicato viene nuovamente ribadito che «in tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo».
Sostanzialmente i controlli saranno incentrati, in generale, sulla verifica dell'obbligo della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del Dlgs 81/2008, per quanto riguarda il rischio da calore, e su quali misure di prevenzione siano state previste e attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo; ma i controlli appaiono destinati anche al piano di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente (articolo 41, Dlgs 81/2008).
Ciò in quanto, come riportato nel comunicato, «…le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni»; si tratta, invero, di una precisazione che deve far riflettere su come, ormai, la gestione delle temperature elevate in azienda sia un tema centrale da cui possono derivare anche gravi responsabilità penali e civili per il datore di lavoro (cfr. Cassazione, sez. IV, pen. 31 maggio 2022, n.21064, relativa al decesso di un lavoratore per colpo di calore).
Nel caso, poi, dei cantieri le verifiche potrebbero orientarsi anche nei confronti dei coordinatori per sicurezza (cfr. Inl, nota 2 luglio 2021, prot. 4639).
Va osservato, infine, che in tale ambito appare importante anche la prevista attività di sensibilizzazione e di comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali di cui all'articolo 7 del Dlgs 81/2008.

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