Contrattazione

Accordo sulla stagionalità nel contratto area comunicazione

di Fabio Antonilli

Il 3 dicembre 2018 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato comunicazione, Cna comunicazione e terziario avanzato, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, è stata raggiunta l'intesa che introduce la possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine per esigenze stagionali per le imprese che applicano il Ccnl area comunicazione.

Tra le parti è stato condiviso che la stagionalità, intesa anche come intensificazione dell'attività produttiva in determinati e limitati periodi dell'anno, consentirà la stipula e/o la proroga e/o il rinnovo di rapporti a termine stagionali della durata massima di 6 mesi per ogni anno civile .

Le ipotesi di stagionalità previste dall'accordo possono riguardare
a) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative:
1) al periodo elettorale;
2) alle nuove collezioni del settore moda, occhialeria e orafo;
3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio;
4) all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado;
5) alle produzioni stagionali del settore agroalimentare;
6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del settore del mobile e dell'arredo in genere;

b) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (per esempio Comunicazione unica, modelli 770 e 730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione).

Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.

Per espressa previsione del Dlgs 81/2015 il contratto a termine stipulato per ragioni di stagionalità è sottoposto a un particolare regime normativo. Ad essi infatti non si applicano le condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, così come modificato dal Dl 87/2018 relativamente ai rapporti di lavoro a termine superiori a 12 mesi; neanche il limite massimo di 24 mesi di cui all'articolo 19, comma 2, così come modificato dal Dl 87/2018. Inoltre sono esclusi dall'applicazione dell’articolo 21 comma 2, che prevede un periodo minimo di interruzione tra un contratto a termine e un altro. Infine, in base all'articolo 23, comma 2, lettera c, sono esenti dall'applicazione dei limiti quantitativi indicati dall'articolo 23 comma 1, che dispongono il numero massimo di lavoratori a termine assumibili rispetto all'organico aziendale.

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