Rapporti di lavoro

In smart working polizza Inail ordinaria

di Mauro Pizzin

Ai fini della copertura assicurativa Inail la classificazione tariffaria della prestazione svolta nella modalità del lavoro agile è identica a quella che verrebbe applicata se l’attività venisse svolta in azienda. Di conseguenza i datori di lavoro privati o pubblici non statali non sono obbligati a denunciare se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile, purché tale fatto non determini una variazione del rischio.

A chiarirlo è la circolare 48/2017, pubblicata ieri sul sito dell’istituto assicurativo, in cui sono state fornite le istruzioni operative sulla nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato introdotta dalla legge 81/2017 e che si stabilisce mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con parità di trattamento economico rispetto ai lavoratori che svolgono le loro mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Riprendendo quanto stabilito dall’articolo 23 della legge 81/2017, nel documento l’Inail ricorda che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali: viene, dunque, coperta assicurativamente la fattispecie dell’infortunio in itinere, purché la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Invece non viene coperto (e non poteva essere diversamente) il cosiddetto rischio elettivo, ossia l’infortunio determinato da un comportamento doloso adottato dal lavoratore.

Facendo riferimento all’infortunio in itinere, l’Istituto ricorda quindi che il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle «attività prodromiche e/o accessorie», purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale, per l’individuazione delle quali uno strumento utile sarà l’accordo quadro che deve essere stipulato fra datore di lavoro e lavoratore interessato secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 della legge 81/2017. In quest’ottica, tanto più l’accordo sarà esaustivo sul fronte dei rischi lavorativi a cui il dipendente è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, tanto meno saranno necessari specifici accertamenti da parte dell’Inail, che scatteranno in mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dalla scrittura fra le parti.

Dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge 81/2017, infine, l’istituto assicurativo informa che dal prossimo 15 novembre sul sito del ministero del Lavoro sarà disponibile un modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. Le informazioni raccolte saranno inviate dal ministero all’Inail per realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e su relativi effetti prodotti sul piano assicurativo ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.

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