Rapporti di lavoro

Con l’approvazione della modulistica si prepara la stagione delle dichiarazioni fiscali. I contenuti del 730

di Matteo Ferraris

Con vari provvedimenti direttoriali sono stati approvati, in versione definitiva, i primi modelli utili per le dichiarazioni 2019 (periodo d'imposta 2018). Si tratta dei modelli CU2018, 730/2019, 770/2019, Cupe (oltre ai modelli iva) disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate.

Nelle istruzioni sono sintetizzate le modifiche apportate alla modulistica e sono riassunti i riferimenti alle relative normative.

Nel modello 730 vi sono una serie di agevolazioni derivanti dalle proroghe disposte con la legge di Bilancio per il 2018 oltre alle nuove previsioni riservate al cosiddetto “bonus verde” e alla detrazione a favore degli abbonati al trasporto pubblico.

Il “bonus verde” consente di portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. L'agevolazione si riferisce ad interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Per il “bonus verde” il limite di spesa è pari a 5mila euro per singola unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione è pari al 36% per cui il beneficio massimo è pari a 1.800 euro per immobile fruito in 10 rate. L'agevolazione era inizialmente prevista per il solo 2018 ma la legge di Bilancio per l'anno 2019 (cfr. art. 1, c. 68 della L. n. 145/2018) ha prorogato l'agevolazione a tutto l’anno in corso.
Per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La nuova detrazione per le spese relative all'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico consente di detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento al trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro. Evidenziando che non sono agevolabili le spese per l'acquisto di singoli titoli di viaggio, ricordiamo che la norma non è una novità assoluta: in passato era stata adottata una misura simile (cfr. articolo 1, comma 309, legge n. 244/2007) a cui ci si può riferire per l'interpretazione. La detrazione Irpef è pari al 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Elemento innovativo – e apprezzabile - è la strutturalità della misura, inserita nel testo unico all'articolo 15, comma 1, lettera i-decies.
Fermo restando il limite annuo di importo complessivo (250 euro), la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico (articolo 15, comma 2, primo periodo, Tuir). Il beneficio fiscale massimo spettante è pari a 47,50 euro (vale a dire il 19% di 250).

Tra le detrazioni meritevoli di attenzione, vi sono ulteriori interventi da segnalare quali quelli per la stipula dell'assicurazione contro gli eventi calamitosi per le abitazioni oltre alla proroga degli altri “bonus casa” (detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, il risparmio energetico e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici). Evidenziamo la nota indicata a pagina 9 delle istruzioni dove, in tema di ristrutturazioni, a far data dal 21 novembre 2018 per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all'Enea. Gli interventi sono riassunti sul sito http://ristrutturazioni2018.enea.it.

Ancora tra le detrazioni al 19% una misura relativa le spese per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici solo se a favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa).
Dalla riforma del Terzo settore emergono, poi, le liberalità agevolate (in denaro o in natura) ove siano erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali. Il beneficio consente la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

È poi possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30mila euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
Ancora sulle detrazioni a finalità di enti merita una sottolineatura l'innalzamento a 1.300 euro del limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

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