Rapporti di lavoro

Socio lavoratore dipendente nella società a base di capitale

di Antonio Carlo Scacco

Nelle società di capitali l'ente è caratterizzato da una personalità giuridica distinta da quella dei soci ed inoltre la responsabilità del socio è normalmente limitata alla quota conferita: la posizione del socio e quella della società sono, pertanto, nettamente distinte. Del resto lo stesso articolo 2349 del codice civile prevede per le società per azioni la possibilità, se lo statuto lo prevede, di assegnare con delibera della assemblea straordinaria utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai soggetti citati.

È opportuno notare che la figura del socio lavoratore dipendente non va confusa con quella del socio d'opera, la cui prestazione avviene all'interno del contratto sociale e non in virtù di un contratto di lavoro subordinato (ad esempio articolo 2464 del Codice civile o articolo 2345 del Codice civile relativo alle prestazioni accessorie dei soci non consistenti in denaro). Il socio d'opera non è un lavoratore dipendente, non è soggetto al potere direttivo dell'organo sociale e il compenso della sua attività non è assimilabile ad una retribuzione.

Naturalmente l'astratta possibilità che si verifichi compatibilità tra qualità di socio e lavoratore subordinato della società di capitali deve essere supportata da tutti i requisiti tipici che caratterizzano il lavoro dipendente. In primo luogo la prestazione lavorativa e le mansioni svolte dal socio non devono coincidere con quelle eventualmente svolte per la medesima società in qualità di socio.

Il socio deve inoltre svolgere la sua attività lavorativa sotto le effettive direttive degli organi amministrativi della società e il compenso della sua attività lavorativa (retribuzione) deve essere distinto dall'eventuale compenso percepito nella qualità di socio (in genere sotto forma di partecipazione agli utili).

Il contratto di lavoro tra socio e società, quando possibile, può essere stipulato in forma di apprendistato. In tal caso, oltre alla presenza dei connotati caratteristici della subordinazione ed allo scambio di lavoro e retribuzione, deve essere altresì presente l'obbligo del datore di lavoro (in questo caso la società) di impartire al lavoratore la formazione necessaria (essendo l'apprendistato un contratto a causa mista).

La mancanza dei requisiti di cui sopra fanno venire meno le condizioni necessarie perché sia configurabile in capo al socio un contratto di lavoro subordinato, con pesanti conseguenze sul piano previdenziale e fiscale. Sotto il primo profilo il socio lavoratore non vedrà riconosciuti ai fini pensionistici i contributi versati (fermo il diritto alla loro restituzione); sotto il profilo fiscale il disconoscimento del rapporto comporta che i compensi corrisposti dalla società a titolo di (presunta) retribuzione non possono essere qualificati alla stregua di prestazioni per lavoro dipendente e come tali indeducibili.

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