Rapporti di lavoro

Per i professionisti possibili i soli contratti di rete "misti"

di Antonio Carlo Scacco

I soggetti che, ai sensi della legge n. 81/2017, possono costituire reti di esercenti la professione e partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, sono i soli lavoratori autonomi, con esclusione delle imprese.
Ma il MISE chiarisce, nella circolare del 30 luglio 2018, n. 3707/C, che tale partecipazione è, al momento, consentita solo alle reti cd. "miste". Le reti di imprese, disciplinate dalla legge 33/2009, sono uno strumento di cooperazione fra imprese che sottoscrivono il cd. "contratto di rete" allo scopo, appunto, di perseguire un programma o uno scopo comune (ad esempio mettendo in comune risorse specifiche, scambiando know-how specifici ecc.).
La citata legge n. 81/2017 ha espressamente riconosciuto (articolo 12) la innovativa possibilità di "costituire reti tra professionisti" anche a tali ultimi soggetti, prevedendo altresì anche ulteriori forme di aggregazione: i "consorzi stabili professionali", le "associazioni temporanee professionali" sia temporante (ATI) che in forma di raggruppamenti temporanei (RTI).
Nella circolare si afferma che la norma di cui all'articolo 12 co. 3 si riferisce all'articolo 1 della legge il quale a sua volta fa riferimento ai rapporti di lavoro autonomo "di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile". Dalle reti tra professionisti sono pertanto escluse le imprese ed i piccoli imprenditori. Resta tuttavia irrisolto il problema della pubblicità.
La rete, infatti, presuppone la iscrivibilità nel registro delle imprese che, ad eccezione della società tra professionisti, al momento non è contemplata per i soggetti che svolgono una attività professionale.
Lo stesso contratto di rete "ordinario", ossia privo di soggettività giuridica, deve adempiere agli obblighi di pubblicità di cui alla legge n. 33/2009 espressamente richiamato mediante iscrizione a margine del contratto di rete di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore. Nel caso di esercenti professionali, ovviamente, tale possibilità è esclusa.
Ne segue, conclude il MISE, che al momento sono possibili i soli contratti di rete misti (ossia costituiti con la partecipazione di professionisti ed imprenditori) dotati di soggettività giuridica e, pertanto, autonomamente iscrivibile nel registro delle imprese.

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