Rapporti di lavoro

Apprendisti dell’editoria con Cigo e Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nelle imprese industriali dell'editoria doppia tutela di cassa integrazione per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante. Da gennaio 2018, l'accesso agli ammortizzatori sociali non è, infatti, circoscritto alla sola cassa integrazione ordinaria (Cigo) ma si estende a quella straordinaria (Cigs) che può essere richiesta per le 3 causali individuate dalla normativa generale. Tutto ciò in deroga a quanto stabilito per gli apprendisti che operano in altre realtà. A darne notizia è l'Inps con il messaggio 2449/2018 diffuso ieri.

È stato il Dlgs 69/2017, di riordino della disciplina in materia di prepensionamenti e di cassa integrazione per le imprese del settore, a introdurre nel corpo del Dlgs 148/2015 la nuova previsione regolata dall'articolo 25 bis del Testo unico sugli ammortizzatori sociali. L'intervento normativo, che si prefigge lo scopo di avvicinare la disciplina Cig dell'editoria a quella generale declinata dal Dlgs attuativo del Jobs act, continua comunque a prevedere delle particolarità per le imprese del settore.

La prima importante deroga che riguarda gli apprendisti è rappresentata dalla possibilità di ricomprenderli in entrambi gli interventi di cassa (Cigo-Cigs), facoltà preclusa agli altri datori di lavoro del settore industriale.

La seconda eccezione è data dal fatto che nell'editoria l'accesso alla Cigs degli apprendisti è possibile per tutte e tre le causali previste dal Dlgs 148/15 e non solamente – come stabilito dalla disciplina generale - nell'ipotesi di crisi aziendale. Le imprese, quindi, possono includere gli apprendisti con contratto professionalizzante anche nei procedimenti finalizzati a richieste di trattamento straordinario per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà difensivo.

L'estensione della Cigs, se da un lato aumenta le tutele in costanza di rapporto di lavoro, dall'altro determina un leggero aumento del costo del lavoro. Il contributo di finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria è, infatti, stabilito nella misura dello 0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore. Va segnalato che, nell'editoria, il versamento della contribuzione Cigs prescinde dalle dimensioni numeriche dell'azienda. Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante l'obbligo, quindi, va sempre assolto da gennaio 2018. Ricordiamo che per questi lavoratori le imprese industriali dell'editoria sono già tenute al versamento della Cigo in misura pari all'1,70% (imprese fino a 50 dipendenti) ovvero 2% per quelle di maggiori dimensioni.

Il messaggio 2449/2018 contiene anche le istruzioni di prassi cui le aziende dovranno attenersi per il pagamento del contributo. L'Inps precisa che dal periodo di paga luglio 2018 la contribuzione Cigs (0,90%) sarà compresa nel coacervo degli oneri aziendali. Per i mesi pregressi, che non potranno riferirsi a periodi anteriori a gennaio 2018, le aziende avranno tempo fino al 16 settembre (contributi di agosto 2018) per regolare la loro posizione.

Le differenze contributive dovranno essere inserite nell'elemento <AltreADebito>, presente all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> del flusso UniEmens. Le somme da versare vanno esposte con il codice “M202”.

Nella tabella riportata a parte è riassunto il carico contributivo dovuto a titolo di Cassa integrazione (Cigo e Cigs) dalle imprese industriali dell'editoria per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante, a far tempo da gennaio 2018.

Le aliquote contributive

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