Agevolazioni

Professionisti al bivio della partita doppia

di Stefano Mazzocchi

Con l’avvicinarsi dell’ultima parte dell’anno molti professionisti iniziano a valutare alcune variabili fiscali fra le quali certamente il fatturato e la marginalità raggiunta nel periodo d’imposta. Molto spesso, specialmente in presenza di strutture con una moltitudine di professionisti, per una migliore gestione dello studio può convenire adottare un sistema contabile complesso e strutturato, in qualche modo equiparabile alla classica contabilità ordinaria di un’impresa.

Per i professionisti, però, il regime contabile naturale è quello forfettario. Quindi, l’eventuale adozione di un sistema contabile ordinario può avvenire solo per opzione (irrevocabile per un triennio), da esercitarsi in sede di dichiarazione Iva (entro il 30 aprile). Ma prima di optare per il regime ordinario occorre tenere presente che chi resta in quello forfettario dal prossimo anno potrà beneficiare della flat tax al 15% per i compensi fino a 65mila euro.

Tornando però ai professionisti di maggiori dimensioni, per i soggetti che optino per la contabilità ordinaria, l’articolo 19 del Dpr 600/73 prevede che oltre ai registri obbligatori ai fini Iva, sia necessario istituire anche il registro cronologico dei movimenti finanziari in cui riportare in modo temporalmente progressivo i movimenti rilevanti che influenzano il risultato d’esercizio. Elemento comune fra i due modelli di tenuta contabile (ordinario o semplificato), è rappresentato dal principio di cassa ai fini della determinazione del reddito imponibile, a prescindere dalle modalità di tenuta della contabilità.

Il regime di determinazione del reddito imponibile è identico anche per i contribuenti (imprenditori individuali o società di persone) che svolgono attività d’impresa. E per effetto anche di questa assimilazione fra lavoratori autonomi e imprenditori, già in passato l’agenzia delle Entrate aveva acconsentito alla tenuta del registro dei movimenti finanziari anche con il metodo contabile della partita doppia.

A livello normativo, questa possibilità è stata riconosciuta dall’articolo 2 del Dm 20 dicembre 1990. La partita doppia consente di impiegare – seppur con le opportune rettifiche e variazioni - situazioni riassuntive assimilabili ad uno stato patrimoniale o a un conto economico. Ma con una importante differenza: per determinare il reddito imponibile resta il regime di cassa, al posto del principio di competenza, di solito utilizzato nelle società.

E infatti molto spesso i software per la tenuta della contabilità adottano in modo indistinto il modello contabile ordinario riferibile alle imprese, con molteplici vantaggi e talune ombre applicative (elencati qui a fianco.) Tra i punti da valutare con attenzione c’è la necessita di far quadrare i prelievi in conto utile da parte del professionista o dei soci di associazioni professionali con l’imponibile fiscale effettivamente dichiarato. Un elemento che ora è di grande attualità in quanto è in discussione una norma nel Ddl semplificazioni secondo cui, per effetto di una specifica opzione in dichiarazione dei redditi, il reddito di lavoro autonomo, se non prelevato dal professionista, sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota del 24% (con un nuovo articolo 53-bis del Tuir).

Tornando agli elementi di raccordo fra contabilità e determinazione del reddito imponibile da attribuire al professionista o al socio di associazioni professionali, è chiaro che più la contabilità tenuta in partita doppia sarà aderente al principio di cassa e meno variazioni extra contabili saranno necessarie per avvicinare il risultato d’esercizio ottenuto al reddito imponibile determinabile sulla base delle disposizioni normative del Tuir.

Questa impostazione trova una limitazione poiché nel determinare il reddito di lavoro autonomo vi sono alcuni costi che devono essere imputati per competenza invece che per cassa: basti pensare, nell’ambito del reddito professionale, agli ammortamenti dei beni strumentali, ai canoni di leasing, alle spese di ristrutturazione di immobili e più in generale alle quote di indennità di Tfr maturate nel periodo di imposta. In questi casi sarà necessario operare le conseguenti variazioni extracontabili.
I vantaggi / le criticità

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