Contrattazione

Poche tutele contrattuali per i genitori di bambini con disturbi specifici di apprendimento

di Cristian Callegaro

La legge n. 170/2010 definisce le norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (Dsa) in ambito scolastico.
In particolare, la norma disciplina i vari aspetti (per esempio, garantire il diritto all'istruzione, favorire il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali) che direttamente o indirettamente riguardino l'assistenza di bambini affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

Tra le altre finalità che si propone la legge n. 170/2010 vi sono le misure per i familiari (articolo 6 della norma). Tale articolo prevede che «i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con Dsa impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio del diritto di usufruire di tali orari flessibili di lavoro sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

Ebbene, da un'indagine su un campione di contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati risulta che in rari casi vi si riscontra la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

Tra questi pochi contratti collettivi vi sono quello del Credito e quello della Mobilità.
Il Ccnl del Credito (per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali) stabilisce all'articolo 5 (aspettativa e flessibilità d'orario per l'assistenza ai figli effetti da patologie legate all'apprendimento) dell'Appendice 4 quanto segue: «In relazione ad istanze formulate, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, dai genitori che debbano assistere nelle attività scolastiche a casa i figli studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (Dsa) le imprese sono invitate a valutare l'esercizio da parte degli interessati del diritto di cui all'art. 6 della citata legge alla luce delle flessibilità contemplate dagli articoli 57 e 108 del c.c.n.l. 19 gennaio 2012». In buona sostanza vengono individuate le forme di flessibilità applicabili a favore di genitori di figli affetti da Dsa.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro della Mobilità (per il personale della mobilità/attività ferroviarie) stabilisce all'articolo 45, punto 10 (Agevolazioni a favore di genitori di studenti affetti da Dsa), quanto segue:
«Ai sensi della legge n. 170/2010, le lavoratrici/i lavoratori genitori conviventi di studenti del primo ciclo di istruzione che siano affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (disturbi specifici di apprendimento - Dsa), impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
A tali fini, su richiesta delle lavoratrici/dei lavoratori interessati, e tenuto conto della esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, le aziende favoriranno l'assegnazione di turni di lavoro che agevolino l'assistenza sopra richiamata».
Nella maggior parte dei casi, quindi, la contrattazione collettiva non attua esplicitamente il richiamo alla legge n. 170/2010, per cui in tali casi le modalità degli orari flessibili, nonché la relativa concessione, potrebbero essere appannaggio del datore di lavoro.

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