L'esperto rispondeContrattazione

Pagamento diretto al latoratore somministrato

di Josef Tschoell

La domanda

Una famosa agenzia per il lavoro non ha pagato i lavoratori somministrati. Viene chiesto il pagamento all'utilizzato, D.Lgs 81/2015, sia degli stipendi al lavoratore che i relativi contributi. Come si deve comportare l'utilizzatore? Deve semplicemente pagare la cifra al lordo delle ritenute fiscali oppure deve emettere busta paga ed effettuare la tassazione irpef come sostituto d'imposta (emettendo successivamente la C.U.)? oppure pagare il netto delle buste elaborate dall'agenzia per il lavoro? Per il pagamento dello stipendio (in uno dei modi indicati sopra) deve aspettare la richiesta del lavoratore? Per il pagamento dei contributi deve aspettare la richiesta dell'Inps?

L’art. 5, comma 2, D.Lgs. 81/2015 dispone che l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Qualora l’azienda utilizzatrice è certa che il lavoratore somministrato non ha percepito la retribuzione può agire e corrisponderla direttamente per evitare fin dall’inizio che venga avviata una procedura giudiziaria nei suoi confronti. Tuttavia non è obbligata ad attivarsi da subito, può aspettare anche fino a quando il lavoratore chiede il pagamento se questo non è stato soddisfatto dall’agenzia di somministrazione. Lo stesso vale per il pagamento dei contributi Inps. Si ritiene che in questo caso l’azienda utilizzatrice risponde in solido solamente per i contributi e non anche per interessi e sanzioni (perché non espressamente specificato dalla norma) così come previsto in materia di appalti. Purtroppo la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di somministrazione di lavoro non è così chiara come quella prevista per l’appalto (art. 29, D.Lgs. 276/2003). Si ritiene però che qualora l’azienda utilizzatrice corrisponde la retribuzione al lavoratore questa sia tenuta a corrispondere l’importo al lordo e poi a trattenere e versare le imposte sul reddito in qualità di sostituto d’imposta. Il Ministero delle Finanze ha chiarito nella circ. n. 326/1997, punto 3.2 che “l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte dei sostituti d'imposta sussiste ogni qual volta corrispondano redditi cui si rende applicabile la disciplina contenuta nel richiamato articolo 48 del TUIR e anche se le somme e i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti, ma pensionati o dipendenti in cassa integrazione, mobilità, maternità, etc..”. In tale senso si è espresso anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 101/2005. In questo caso dovrà essere rilasciata anche la certificazione unico (CU). Ovviamente l’azienda utilizzatrice dovrà informare delle operazioni l’agenzia di somministrazione e avviare la procedura di rivalsa.

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