Rapporti di lavoro

Nella Cu contributi presunti per i redditi frutto di conciliazione

di Michela Magnani e Antonello Orlando

In vista delle prossime scadenze in materia di dichiarazione dei redditi, i percipienti stanno raccogliendo la documentazione da presentare a Caf o professionisti, che è costituita principalmente dalle certificazioni uniche (Cu) e dalle spese deducibili o detraibili sostenute.

Le Cu devono essere utilizzate per certificare non solo i redditi di lavoro dipendente, ma anche quelli di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi. Spesso vengono erogati redditi riconducibili a quest’ultima categoria in ipotesi di chiusura di un rapporto di lavoro, ovvero per evitare contenziosi tesi a dimostrarne l’esistenza. A fronte di determinate situazioni le parti siglano accordi “con obblighi di non fare” dietro la corresponsione di un corrispettivo.

Tipico è l’esempio della risoluzione 150/E del 1996 per le somme erogate al fine di evitare l’assunzione di un soggetto in ottemperanza al collocamento mirato oppure l’accordo siglato con un ex dipendente che includa una somma per non adire le vie legali a seguito della conclusione del rapporto (in quanto in questa fattispecie, oggetto della transazione non è una pretesa relativa al rapporto di lavoro, come l’inquadramento contrattuale o gli elementi retributivi) o, ancora, l’ipotesi di utilizzo non genuino del contratto di somministrazione per cui l’azienda eroga al lavoratore somministrato una somma affinché non persegua il contenzioso mirato a dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro diretto.

Gli importi erogati nel contesto di questi accordi trovano un corrispondente nell’articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir, all’interno della categoria residuale dei redditi diversi. Se il regime fiscale è molto chiaro, con applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 20% (articolo 25 del Dpr 600/1973), la modulistica ufficiale ai fini dichiarativi crea alcune perplessità a livello contributivo. Infatti gli obblighi di fare o non fare non rientrano nella base imponibile contributiva afferente le retribuzioni dei lavoratori dipendenti né nelle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che identifica i redditi sottoposti a obbligo di versamento alla gestione separata dell’Inps.

Se gli obblighi di fare o non fare e il lavoro autonomo occasionale condividono la medesima posizione all’interno dell’elenco dei redditi diversi (articolo 67, comma, 1 lettera l), solo i secondi vengono esplicitamente ricompresi nell’obbligo contributivo previsto dall’articolo 44 del Dl 269/2003, il quale ha prescritto per i lavoratori autonomi occasionali l’obbligo di versare sui propri compensi il contributo vigente alla gestione separata nella misura eccedente alla soglia di esenzione annua pari a 5.000 euro.

Per rappresentare tali redditi in passato, nel modello 770/S, l’amministrazione finanziaria richiedeva di utilizzare un unico codice (M), sia per le cifre corrisposte per obblighi di fare sia per i compensi di lavoro autonomo occasionale, dove però si dava per scontato che l’obbligo contributivo fosse previsto solo per la seconda tipologia.

Con l’avvento della Cu la lettera è stata sdoppiata (M per il lavoro autonomo occasionale, M1 per i corrispettivi per obblighi di fare), e alle caselle 34 e 35 (nella Cu 2018), per entrambe le casistiche, viene richiesta l’esposizione dei contributi che devono essere stati versati sopra i 5.000 euro.

Poiché si ritiene che l’obbligo di contribuzione sussista solo per i compensi da lavoro autonomo occasionale, in presenza delle istruzioni della Cu del 2018 sarebbe necessario che l’Inps confermasse che l’impostazione sopra riportata è quella che consegue dalle norme in vigore. A seguito di tale chiarimento l’agenzia dell Entrate potrebbe intervenire sulla modulistica evitando che, in futuro, gli operatori continuino ad avere dubbi interpretativi su questa tematica.

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