Agevolazioni

Per il bonus Sud un rebus il calcolo delle assunzioni

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Alcune recenti norme incentivanti prevedono che l’azienda - ai fini della legittimità del beneficio richiesto - rispetti la disciplina comunitaria sul “de minimis”; in alternativa l’accesso all’incentivo è comunque possibile se le imprese, con l’assunzione agevolata, realizzano un incremento netto dell’ occupazione . È il caso, per esempio, del bonus sud o dell’incentivo connesso all’assunzione di soggetti iscritti al p rogramma garanzia giovani . Si tratta di una condizione, di derivazione comunitaria, che presuppone un calcolo spesso rivelatosi di non semplice esecuzione.

Secondo la giurisprudenza Ue, per verificare l’incremento, si devono raffrontare le unità lavorative annue (ULA) dell’anno precedente con quelle dell’anno successivo all’assunzione; principio recepito dal ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 34/14.

Successivamente, il nostro ordinamento si è arricchito del Dlgs 150/15 che, all’articolo 31, comma 1, lettera f) reca la disciplina sulla materia, vale a dire «il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento, con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” […] escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa».

Nelle recenti circolari n. 40 e 41/17, l’Inps, nel fornire indicazioni in merito, riprende entrambi i principi: quello contenuto nel documento di prassi del ministero del Lavoro e il disposto legislativo che, oltre a collocarsi temporalmente dopo, in relazione al principio della gerarchia delle fonti dovrebbe aver superato la disposizione amministrativa. Occorre, dunque, trovare il corretto modus operandi. Ai fini del calcolo, si devono definire la FMAP (forza media dell’anno precedente) e la FMAS (forza media dell’anno successivo). Se, per esempio, la data di assunzione fosse il 1° aprile 2017, la FMAP si riferirebbe al periodo 1° aprile 2016-31 marzo 2017; la FMAS, invece, si aggancerebbe all’anno successivo rispetto all’assunzione. Dunque, al termine dei 12 mesi seguenti all’inserimento del lavoratore, si può definire con certezza la FMAS (periodo 1° aprile 17–31 marzo 18). Se quest’ultima è superiore alla FMAP cristallizzata, il datore di lavoro consolida i bonus mensili applicati ma – secondo le indicazioni fornite dall’Inps - non può recuperare quelli eventualmente non conguagliati. Se il raffronto evidenzia un mancato incremento, l’azienda deve restituire interamente il bonus di cui si è avvalsa nell'anno.

Ne deriva che per il datore di lavoro un’analisi mensile basata su una proiezione verosimile offre la certezza della fruizione della facilitazione; nei casi limite, va valutata l’opportunità di avvalersene comunque nel mese, salvo doverla restituire al termine dell’anno.

Con la recente circolare n. 3/17, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, ai fini del criterio da utilizzare per l’incremento occupazionale, richiama unicamente l’interpello n. 34/14 (confronto delle sole medie occupazionali) e giunge alla conclusione che l’incentivo spetta sin dal primo mese di assunzione se, all’atto della verifica a consuntivo, si sia realizzato l’incremento occupazionale che, invece, non sussisteva con una valutazione stimata al momento dell’instaurazione del rapporto.

Si tratta di un tema delicato, in relazione al quale restano in sospeso alcuni aspetti: la possibilità di recuperare l’incentivo solamente a consuntivo, dopo aver verificato l’effettiva realizzazione dell’incremento occupazionale netto medio, senza applicarlo mensilmente; l’eventuale facoltà di avvalersi dell’agevolazione già dal primo mese di assunzione, anche se l'incremento sia stato positivamente realizzato solamente al termine dell'anno successivo all’assunzione; l’ambito di operatività dell’articolo 31 del Dlgs 150/15; lo spazio di manovra della riposta a interpello 34/14 e come la stessa interagisce con la portata della normativa nazionale.

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