Rapporti di lavoro

Utile «blindare» con garanzie la subfornitura

di Alessandro Rota Porta

Fa il punto sulla subfornitura, nell’ambito della responsabilità solidale, la circolare 6/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro: l’intervento mira a recepire nella prassi ispettiva il principio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale 254/2017, con la quale è stato allargato in misura rilevante il perimetro di responsabilità delle imprese che esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo, ricorrendo alla subfornitura.

La legge 192/1998 definisce come contratto di subfornitura il rapporto nel quale un’impresa committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o più spesso di semilavorati. Nel dettaglio, la norma individua due possibili forme di subfornitura:
• la prima forma, nota come subfornitura “di lavorazione”, è quella nella quale un imprenditore (subfornitore) si impegna per conto dell’impresa committente a effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal committente stesso;
• la seconda forma, nota come subfornitura “di prodotto”, è quella nella quale il subfornitore si impegna a fornire prodotti o servizi destinati a essere incorporati o usati nell’attività economica del committente, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi, forniti dall’impresa committente.

Il contratto di subfornitura presenta diversi profili di apparente vicinanza con l’appalto; le due fattispecie sono tuttavia diverse dal punto di vista degli obblighi e delle aspettative delle parti. Infatti, nel caso di subfornitura di lavorazione, sarà il committente a mettere a disposizione i semilavorati e le materie prime, diversamente dalla disciplina dell’appalto ex articolo 1655 del Codice civile, secondo cui le materie necessarie sono fornite dall’appaltatore, salvo disposizioni difformi.

Un’altra differenza tra le due fattispecie è nell’autonomia del fornitore: nell’appalto deve sussistere un alto grado di autonomia del soggetto che eroga il servizio o produce il bene. Nella subfornitura è fisiologico e inevitabile che manchi uno spazio per il produttore di agire in maniera autonoma rispetto alle direttive del committente.

Di norma, appunto, il contratto è eseguito da parte del fornitore in base alle direttive del committente, che interviene diffusamente sulla progettazione del prodotto, fornendo le attrezzature e tutte le specifiche tecniche necessarie per la realizzarlo.

Prima della sentenza della Consulta, queste differenze si riflettevano anche sul regime di responsabilità solidale: la regola applicabile in capo al committente degli appalti di servizi (responsabilità solidale per tutte le obbligazioni connesse al personale) non si applicava, infatti, al committente della subfornitura, che rispondeva solo per le obbligazioni assunte direttamente, senza responsabilità oggettive.

Ora i committenti possono essere chiamati in solido per tutti i crediti dei subfornitori: è opportuno introdurre, quindi, alla stipula del contratto, un pacchetto di “cautele” per individuare un fornitore affidabile, con la consapevolezza che non sarebbero comunque utili ad annullare l’eventuale coinvolgimento in solido.

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