Rapporti di lavoro

Professioni, obbligatorio il preventivo per iscritto

di Maria Carla De Cesari

L’11 agosto 1997 veniva pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» la legge 266/1997 che aboliva il divieto di esercitare le libere professioni in forma societaria. Ieri, a distanza di 20 anni, il Senato ha votato la legge che, tra l’altro, disciplina le società tra avvocati, aperte ad altri professionisti e anche ai soci di capitale.

In mezzo, in questi 20 anni che per la disciplina delle professioni sono stati caratterizzati dalle trincee dei conservatori e dei liberalizzatori, c’è stata la legge 183/2011, che ha riformato gli ordinamenti professionali e ha previsto le società, anche di capitali, per i professionisti iscritti agli Albi (ad eccezione degli avvocati). La legge 247/2012 sull’ordinamento forense ha tentato di salvare la “specialità” della professione di avvocato e conteneva una delega, lasciata poi cadere, per la società solo per i legali.

La legge sulla concorrenza “risolve“ il dibattito annoso su quali precauzioni debbano essere utilizzate per l’esercizio in società della professione legale, che la Costituzione riconosce tra i custodi dei diritti del cittadino. E contiene precisazioni sulla riforma professionale del 2011/2012, così come interviene sulle società di ingegneria, sulle farmacie e sulle strutture odontoiatriche.

Per le società tra avvocati si prevede un doppio baluardo: almeno un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto deve essere nelle mani di soci professionisti (avvocati o iscritti ad altri Albi). La società deve essere iscritta all’Albo , i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale e in maggoranza devono essere soci avvocati. La prestazione professionale - in ossequio a uno dei cardini delle professioni - deve essere eseguita da un socio professionista, che garantisce «indipendenza e imparzialità», dichiarando eventuali conflitti di interesse. Se il socio viene radiato o cancellato dall’Albo deve essere escluso dalla società. Per tutti gli avvocati, che esercitino in studi individuali, in associazione o in società, diventa obbligatorio, a prescindere dalla richiesta del cliente, il preventivo in forma scritta e per voci di spesa.

Il preventivo per iscritto o in forma digitale è vincolante anche per tutti gli altri professionisti: la riforma del 2011/2012 si era limitata a prescrivere che «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente». Ora non c’è più possibilità di equivoco: la comunicazione, che comprende anche gli estremi della polizza per la responsabilità professionale, deve essere messa nero su bianco.

Il capitolo professioni tocca anche i notai: la pianta organica verrà definita in base a popolazione, territorio e mezzi di comunicazione, senza fare più riferimento a criteri economici e di redditività. Inoltre, il notaio potrà svolgere l’attività in un ambito più vasto: in tutta la Regione in cui si trova la sede assegnata e nel distretto di Corte d’appello nel caso in cui esso comprenda più Regioni. Anche le associazioni tra notai potranno comprendere professionisti della Regione.

Gli altri interventi riguardano le società “specialistiche”: si sana la posizione di quelle di ingegneria, che potevano operare nel privato fin dal 1997, in base alla legge 266.

L’attività odontoiatrica può essere svolta anche da società il cui direttore sanitario sia un professionista iscritto all’Albo.

Le farmacie possono essere possedute da società di capitali.

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