Rapporti di lavoro

Distacco e codatorialità nel contratto di rete, arrivano le indicazioni operative dell’Inl

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare 29 marzo 2018, n. 7, al fine di arginare il fenomeno dell'utilizzo fraudolento del distacco e della codatorialità, nell'ambito dei contratti di rete, con conseguenti violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori. L'Inl, oltre a riepilogare le disposizioni vigenti in materia, ha chiarito che il personale distaccato o in regime di codatorialità, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese, non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula del contratto di rete stesso.
Il contratto di rete, così come definito nell'articolo 3, comma 4-ter, del Dl n. 5/2009, deve rispettare alcuni requisiti: le parti devono essere necessariamente imprenditori ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile; il contratto deve essere annotato nel registro di impresa; l'oggetto del contratto può riguardare lo scambio di informazioni fra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
In che modo, però, il contratto di rete influisce su distacco e codatorialità? Nel caso del distacco, sulla base di quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, l'esistenza a monte di un contratto di rete fa sorgere "automaticamente" l'interesse del distaccante, che, insieme alla temporaneità, rappresenta uno dei requisiti fondamentali dell'istituto in questione. Viene, pertanto, introdotta una presunzione iuris et de iure dell'interesse del distaccante con lo scopo di favorire la circolazione dei lavoratori tra imprese che hanno un obiettivo comune all'interno della rete. Il contratto di rete consente, altresì, alle parti dello stesso di assumere uno o più lavoratori in regime di codatorialità, divenendo, di conseguenza, tutti datori di lavoro e titolari della possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative dei soggetti coinvolti. Infatti, il contratto di rete può prevedere che lavoratori dipendenti di un'impresa vengano posti "a fattor comune" per collaborare al conseguimento degli obiettivi comuni fissati nel contratto stesso. Vi è un unico rapporto di lavoro, ma il dipendente risulta obbligato a rendere la propria prestazione lavorativa in favore di due o più soggetti datoriali, titolari del relativo potere direttivo. La codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco anche con riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi dall'articolo 3, comma 6, del Dlgs n. 81/2008, e ai diritti del lavoratore in tema di trattamento economico e normativo, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003.
Dal punto di vista ispettivo si dovrà, quindi, verificare l'esistenza del contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e l'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Infatti, l'assenza di uno dei predetti requisiti potrebbe comportare la sussistenza di un fenomeno di intermediazione illecita di manodopera, venendo meno i presupposti legittimanti la dissociazione tra soggetti diversi nell'esercizio esclusivo dei poteri datoriali. Tuttavia, anche in presenza di un legittimo contratto di rete, sotto il profilo della tutela dei lavoratori, dovranno essere valutati gli aspetti relativi al trattamento economico e normativo loro spettante, soprattutto qualora i codatori di lavoro appartengano a settori produttivi diversi. La circolare n. 7/2018 ha, infatti, chiarito che «il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione. Ciò evidentemente anche nell'eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa».
Con riferimento al regime di solidarietà, l'Ispettorato precisa che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati, in quanto, nei confronti del personale indicato nel contratto di rete, i firmatari dello stesso sono tutti datori di lavoro. Di conseguenza, trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale stabilito dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 254/2017, esaminata dallo stesso Inl con circolare n. 6/2018.

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