Rapporti di lavoro

Imprese obbligate a registrare l’orario di lavoro effettivo

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di Giampiero Falasca

Gli Stati dell’Unione europea dovrebbero introdurre l’obbligo per le imprese di registrare l’effettiva durata della prestazione di lavoro, allo scopo di consentire agli organi di vigilanza di verificare che siano rispettate le regole sulla durata massima dell’orario e sulle pause.

Questa l’opinione formulata dall’avvocato generale della Corte di giustizia europea nella causa C-55/18 sulla registrazione dell’orario di lavoro che vede coinvolta la Spagna.

Nell’ordinamento spagnolo, pur essendo stati introdotti dei limiti all’orario di lavoro (in attuazione della direttiva comunitaria 2003/88/Ce), non esiste una norma che obbliga le aziende a registrare l’orario di lavoro effettivo svolto dal personale. L’unico obbligo riguarda la comunicazione delle ore di lavoro straordinario svolte, che avviene a consuntivo, senza alcuna garanzia in merito alla precisione del dato.

Secondo l’avvocato generale questo sistema sarebbe contrario al diritto comunitario, in quanto non consentirebbe agli ispettori di verificare il rispetto delle regole sui tempi di lavoro stabilite dalle direttive vigenti. Inoltre, tale meccanismo priverebbe i lavoratori di un mezzo di prova essenziale per dimostrare una prestazione eccedente le ore di lavoro ordinarie (essendo molto difficile sostenere di aver svolto lavoro straordinario mediante le sole prove testimoniali o gli altri strumenti ordinari del processo civile); in mancanza di tale strumento, secondo l’avvocato generale, il rispetto dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo sarebbe lasciato al mero arbitrio del datore di lavoro.

Questa lettura, seppure autorevole, non è definitiva. Solo la sentenza della Corte di giustizia, infatti, potrà dire una parola definitiva ma, ove accolta, avrebbe un impatto rilevante anche per l’ordinamento italiano. Nel nostro paese, infatti, esiste un obbligo di tenuta dell’orario di lavoro (devono essere riportate nel libro unico le ore svolte) ma tale registrazione può avvenire in un momento successivo alla prestazione.

Se prevalesse una lettura rigida della normativa comunitaria, sarebbe necessario introdurre una registrazione istantanea dell’orario, con un rilevante appesantimento delle procedure di gestione del rapporto. Tale esito non appare tuttavia scontato, in quanto la direttiva 2003/88/Ce sull’orario di lavoro non richiede una misurazione di questo tipo. Tale interpretazione sarebbe anche molto distonica con le evoluzioni del lavoro nell’economia digitale: mentre la valutazione della prestazione è sempre meno legata al tempo (e al luogo) di svolgimento, sarebbe davvero antistorico introdurre il cronometro obbligatorio dentro le aziende.

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