Accompagnamento alla pensione e andamento della speranza di vita
Per chi ha avuto accesso prima del 2019 all'isopensione o al prepensionamento garantito dai Fondi di solidarietà bilaterale sulla base di una valutazione prospettica dei requisiti pensionistici, la durata delle prestazioni di accompagnamento verranno rideterminate in base alla stima effettiva degli incrementi della speranza di vita.
L'Inps, col messaggio del 21 dicembre 2021 n. 4558, fornisce le istruzioni per la liquidazione delle pensioni in base ai tempi stabiliti ufficialmente dai decreti che hanno fissato fino al 2024 gli effettivi andamenti della speranza di vita.
Pertanto, per il biennio 2021-2022, ma anche per il successivo biennio in cui non risulteranno incrementi, le suddette prestazioni di accompagnamento sono dovute:
- fino al requisito anagrafico di 67 anni;
- ovvero al requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne o 43 anni e 3 mesi per gli uomini, anziché 42 anni e 6 mesi e 43 anni e 6 mesi, a suo tempo prospettati. La contribuzione correlata, per le predette pensioni anticipate, è dovuta dai datori di lavoro o dai Fondi, fino a che si perfezionano i predetti requisiti.
Resta ferma la possibilità per i titolari delle prestazioni in questione di avvalersi – avendone maturato i prescritti requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione stessa – di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, eccetera), indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione.
Resta ferma inoltre la possibilità, per il titolare delle citate prestazioni, di inoltrare la domanda di pensione anticipata chiedendo con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dal decreto legge 4/2019, convertito nella legge 26/2019, cioè alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. In quest'ultimo caso la prestazione di esodo sarà erogata fino a 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti, mentre la contribuzione correlata sarà versata fino alla data di maturazione.
Isopensione – Coloro che si sono avvalsi dell'esodo anticipato in base alla legge 92/2012, e che hanno presentato la domanda di pensione entro il 31 ottobre 2021 in ritardo rispetto ai nuovi tempi di uscita rideterminati, il datore di lavoro assicura la permanenza in esodo – non oltre il mese di scadenza delle prestazioni, come calcolate in via prospettica al momento dell'accesso – garantendo il pagamento dell'indennità, affinché per l'interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza delle suddette prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico.
In tali casi la contribuzione correlata è comunque dovuta fino ai requisiti contributivi di a 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Gli assicurati alle gestioni previdenziali non soggette all'articolo 22 della legge 153/1969, cioè per i fondi previdenziali diversi dal Fpld e dalle gestioni autonome Inps, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di pensione – il requisito anagrafico è fissata a 67 anni per chi si avvarrà della pensione di vecchiaia.
Per le pensioni anticipate da liquidare a chi è in esodo anticipato, successivamente al 27 settembre 2021 – a prescindere dalla data di presentazione della domanda di pensione, la decorrenza è fissata dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti contributivi 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Per tali tipologie di pensioni, non essendo la decorrenza della pensione legata alla data di presentazione della domanda, non è stato necessario disciplinare l'ipotesi di una eventuale presentazione tardiva della domanda di pensione stessa. In tali casi è infatti garantita la continuità tra la scadenza dell'assegno e la percezione del trattamento pensionistico.
Fondi di solidarietà bilaterali – Sempre in relazione ai lavoratori che hanno avuto accesso al prepensionamento tramite l'intervento dei rispettivi Fondi di solidarietà entro il 1° gennaio 2019, l'anticipo di 3 mesi dei requisiti pensionistici rispetto a quelli prospettati, comporta:
- per i Fondi credito e assicurazione, gli assegni straordinari che scadono nei primi 3 mesi del 2022, cessano di essere erogati con il 1° gennaio 2022, la domanda di pensione andrà inoltrata prima, in base alle comunicazioni dell'Inps, mentre per gli assegni che scadono dal mese di aprile 2022, la loro erogazione scadrà con 3 mesi di anticipo;
- per i restanti Fondi di solidarietà, l'assegno straordinario continuerà a essere garantito, a carico dell'azienda esodante, fino alla scadenza finale inizialmente individuata.