Agevolazioni

Accordo sugli ammortizzatori in deroga nel Lazio

di Michele Regina

Nella regione Lazio è stato raggiunto l’accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga. Ne fornisce notizia nel proprio sito istituzionale la Regione (www.portlavoro.regione.lazio.it/portalavoro.it)


L’accordo rimarca, ovviamente, le linee già definite nel decreto 83473 dell’1 agosto 2014 del ministero del Lavoro di concerto con il Mef. Possono richiedere la Cassa in deroga le imprese ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile. Le imprese vengono distinte in tipologia A e B: le prime non soggette alla Cig e le seconde soggette alla Cig e alla disciplina degli ammortizzatori con il coinvolgimento della bilateralità di cui all’articolo 3 della legge 92/2012. Le imprese di tipologia B possono accedere al superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa di cassa unicamente per casi eccezionali legati alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento di Cig in deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa. Il trattamento non può eccedere i 5 mesi durante il corso del 2015.
In casi di coinvolgimento di Cig in deroga di aziende sanitarie è necessario coinvolgere gli uffici regionali del sistema sanitario. Anche per la Cig in deroga l’accordo rimarca i passaggi di consultazione sindacale con il rispetto del format allegato all'accordo e da inviare on line ai competenti uffici. Le domande andranno inoltrate per via telematica.

I lavoratori coinvolti dovranno rispettare gli interventi di politica attiva del lavoro nel rispetto dell’articolo 4, comma 40, della legge 92/2012. Il rifiuto o l’irregolare frequenza di corsi di formazione, salvo giustificato impedimento, determina la perdita del diritto al trattamento. Alla mobilità in deroga è destinato il 10% delle risorse, rispetto al 90 % dedicato alla Cig in deroga.

Il trattamento normale previsto per tale ammortizzatore nel 2015 è pari a sei mesi, fatti salvi i casi di estensione a 8 per determinate aree (Dpr 218/1978).
I trattamenti di mobilità sono concessi in base alla seguente procedura:
1) il lavoratore deve recarsi entro 60 giorni dalla data del 31 dicembre 2014 presso OS dichiarando il possesso dei requisiti per l’accesso;
2) l'OS raccoglie l’istanza nel rispetto dell’ordine cronologico;
3) l‘OS a decorrere dal 30 gennaio 2015 e fino al 28 febbraio 2015 chiede incontro alla Regione Lazio per la sottoscrizione dell’accordo mediante apposita casella mail a ciò predisposta dalla Regione.
4) la Regione convoca le OS nell’ordine cronologico e successivamente la OS presenza istanza nel portale. Successivamente la Regione trasmette all'INPS elenco autorizzazioni concesse.

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