Agevolazioni

Agevolazioni contributive per assumere nel 2023 ancora inapplicabili

Il bonus donne e under 36 potenziati dalla legge di Bilancio necessitano della autorizzazione Ue. Per il bonus Neet previsto dal decreto Lavoro servono le istruzioni Inps

di Manuela Baltolu

Gli sgravi contributivi introdotti per l'anno in corso dalla legge 197/2022 e dal Dl 48/2023 sono ad oggi inapplicabili.
La legge 197/2022 ha prorogato per tutto il 2023 il bonus per assumere under 36 (articolo 1, comma 297) e lo sgravio donne al 100% (articolo 1, comma 298), e ha introdotto il nuovo esonero per assunzioni/trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di percettori di reddito di cittadinanza (articolo 1, commi 294-296).
Tutte le suddette misure sono però soggette all'autorizzazione UE art.108 par.3 T.F.U.E., a oggi non ancora pervenuta.

Relativamente all'incentivo under 36, in data 13 aprile 2023 il Ministero del Lavoro ha comunicato, in risposta all'interrogazione parlamentare n.5-00683, di aver avviato da subito le procedure autorizzative in sede europea; nella medesima comunicazione il Ministero faceva anche presente che il 15 marzo 2023 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP) ha inoltre validato la notifica per la medesima misura prevista per secondo semestre del 2022 dalla legge 178 del 2020 .
Nessuna notizia in merito è invece pervenuta per le altre due tipologie di sgravi menzionati.
In ogni caso, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione dalla UE, per il 2023 occorrerà attendere le consuete istruzioni operative Inps per procedere alla concreta fruizione dei benefici, nonché al recupero dei relativi importi per i mesi pregressi alla pubblicazione delle stesse.

Stessa situazione per la nuova misura introdotta dal Dl 48/2023, ovvero l'incentivo per assunzione dei cosiddetti Neet per il periodo 1° giugno-31 dicembre 2023, anch'essa non utilizzabile, poiché mancano le necessarie indicazioni Inps per poter procedere all'invio dell'istanza della prenotazione delle risorse, nonché all'esposizione dei relativi importi nel modello Uniemens, come prescritto dall'articolo 27 del citato Dl 48/2023.
In conclusione, pertanto, le più importanti misure esistenti per il taglio del costo del lavoro in capo alle aziende sono inutilizzabili con decorrenza 1° luglio 2022.

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