Previdenza

Aggiornati gli importi per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi

Adeguati anche i limiti di reddito per il congedo parentale e dell’indennità per congedo della legge 104/1992

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di Alice Chinnici

Con la circolare 61/2024 del 6 maggio l’Inps ha comunicato gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, secondo il limite minimo di retribuzione giornaliera determinato in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023 comunicata dall’Istat.

In particolare:

  • per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (Dpr 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a 56,87 euro;
  • per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che è pari a 50,59 euro;
  • per i compartecipanti familiari e piccoli coloni – in attesa della comunicazione dei salari 2024 - occorre prendere a riferimento, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023 comunicati con la circolare 72/2023;
  • per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2024, occorre prendere a riferimento le retribuzioni convenzionali indicate dal decreto interministeriale 6 marzo 2024;
  • per i lavoratori (italiani e stranieri) addetti ai servizi domestici e familiari, l’indennità per il congedo di maternità/paternità deve essere calcolata utilizzando le retribuzioni convenzionali orarie che variano in base all’effettivo orario di lavoro settimanale di cui alla circolare Inps 23/2024.

L’indennità di maternità/paternità, quella per congedo parentale delle sole lavoratrici...