Welfare

Ai co.co.co bonus bollette ma non quello carburante

L’agenzia delle Entrate ha interpretato in modo differente i due aiuti messi in campo dal Governo per i lavoratori

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di Cristian Valsiglio

Collaboratori coordinati e continuativi, stagisti e titolari di borsa di studio potranno fruire dei rimborsi delle utenze domestiche in esenzione fiscale nel limite della soglia di 600 euro ma gli stessi soggetti non possono beneficiare dell'ulteriore limite di esenzione di 200 euro previsto per i buoni carburante. Questa irragionevole differenza di trattamento emerge dalla lettura complessiva sugli aiuti per il caro energia e carburante ed è contenuta nelle interpretazioni dell'agenzia delle Entrate presenti nelle circolari 27 e 35 del 2022.

Infatti, mentre le Entrate con la circolare 27/2022 hanno precisato che l'agevolazione, introdotta dall'articolo 2 del Dl 21/2022, di esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro sia applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, la circolare 35/2022 ha affermato che la soglia di esenzione di 600 euro dei fringe benefit (articolo 12 del Dl 115/2022) può essere fruita anche dai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Proprio i soggetti più deboli, dunque, che operano ai margini del mercato del lavoro, ricevono un trattamento più penalizzante rispetto ad altri in tema di aiuti per il caro energia e carburante.

Per il resto, come già anticipato con Ntpluslavoro dell’11 agosto, il Dl 115/2022 ha previsto una deroga alla disposizione generale di tassazione dei fringe benefit con effetti unicamente sull'innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 600 euro e sulla possibilità di esentare, entro tale limite, anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Le Entrate, con la circolare 35/2022, hanno precisato che i 600 euro sono un limite assoluto da non superare (a pena di perdere tutto il beneficio) e non una franchigia esente da imposizione: infatti, la disposizione derogatoria non riguarda anche la regola generale secondo la quale, una volta superato il limite, deve essere tassato l'intero importo dei benefit e non solo la parte eccedente.

Sul punto, qualche dubbio era emerso quando, in fase di conversione del decreto, il dossier parlamentare di lettura della norma aveva evidenziato che la deroga prevista dall'articolo 12 del Dl 115/2022 dovesse riguardare anche la regola di gestione del superamento del limite di esenzione.

Il tetto di 600 euro è distinto rispetto a quello di 200 euro posto a favore dei buoni carburante: la soglia di esenzione può così arrivare a 800 euro ma ciò, come sopra evidenziato, è valido per i soli titolari di lavoro dipendente e non anche per i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai quali si applica il solo limite di 600 euro.

In merito al rimborso delle utenze domestiche, le Entrate precisano che possono riguardare: immobili a uso abitativo posseduti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio; utenze per uso domestico ripartite fra i condomini (per esempio riscaldamento) e quelle intestate al locatore ove nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico a carico del lavoratore locatario. La giustificazione di spesa può essere rappresentata da fatture anche intestate al coniuge o ai familiari individuati dall'articolo 12 del Tuir. In ogni caso, l'agevolazione spetta a condizione che le relative spese siano effettivamente sostenute dai predetti soggetti.

Il datore di lavoro potrà alternativamente acquisire e conservare la relativa documentazione giustificatrice della somma rimborsata ovvero richiedere un’autocertificazione con la quale il lavoratore attesterà di essere in possesso della documentazione comprovante la tipologia di spesa. Quest'ultima soluzione sembra sicuramente preferibile, in quanto evita problematiche privacy e responsabilizza il lavoratore che dovrà conservare la documentazione in caso di controlli da parte del Fisco. In ogni caso il lavoratore dovrà ulteriormente dichiarare che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro.

Queste misure sono valide eccezionalmente per il solo anno 2022, pertanto diventa determinante la data del 12 gennaio 2023. Entro tale giorno i datori di lavoro potranno erogare somme per utenze domestiche anche relative a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riferibili a consumi effettuati nel 2022 ovvero mettere a disposizione dei lavoratori voucher (come il buono spesa o buono carburante) a prescindere dal fatto che il servizio venga effettivamente fruito in un momento successivo.

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