Aiuti per l’acquisto dell’energia da parte di imprese florovivaistiche
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del ministero delle Politiche agricole che mette a disposizione 25 milioni di euro
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 282 del 2 dicembre 2022 il decreto 19 ottobre 2022 ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali a supporto delle imprese florovivaistiche al fine di contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici, derivanti dall'attuale crisi economica generata dal quadro di instabilità internazionale dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia.
Le imprese del settore, infatti, si trovano in una condizione di sofferenza per via dell'aumento dei costi energetici collegati al condizionamento termico e funzionamento delle serre e degli apprestamenti protetti destinati alla coltivazione dei fiori e delle piante ornamentali.
Beneficiari della nuova misura sono le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all'Inps e all'anagrafe delle aziende agricole (Sina) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici Ateco:
• 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
•1.19.2;
•1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole con propri impianti localizzati in azienda.
Le risorse del fondo sono destinate al conferimento di contributi nei limiti fissati dal quadro temporaneo e dei criteri individuati dal decreto interdipartimentale 370386 del 26 agosto 2022, sotto forma di sovvenzione diretta alle imprese beneficiarie.
Le imprese agricole beneficiarie, per poter accedere al contributo, devono aver sostenuto costi, nel periodo 1° marzo - 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche:
• energia elettrica;
• gas metano;
• Gpl;
• gasolio;
• biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
che risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, a una durata semestrale. L'aiuto erogato come sovvenzione diretta è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti.
Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo. Non beneficiano dell'aiuto i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del decreto e i soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. Inoltre il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti indicati nella sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
Gli aiuti sono ammessi previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali e, in ogni caso, non sono concessi alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Ue (sezione 1.1 del Quadro temporaneo). I fondi disponibili, come previsto dal provvedimento del 19 ottobre 2022, sono pari a 25 milioni di euro a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura".
La procedura di ottenimento del contributo, prevede che i soggetti beneficiari debbano presentare al soggetto gestore (Agea) domanda secondo apposite modalità, anche precompilate, che saranno definite con atto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto. Alla domanda devono essere allegati: copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 al 31 agosto 2021; copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022; ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore.
A seguito dell'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti, il soggetto gestore eroga il contributo ai soggetti beneficiari, che potrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 con pagamento in acconto pari al 90% del contributo spettante ed il 10% a saldo a seguito dei successivi controlli previsti.