Previdenza

Amministratore di società e dirigente: le indicazioni della giurisprudenza e dell’Inps

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di Pasquale Dui

Cumulo tra la posizione di amministratore e dirigente, come funzione sul fronte previdenziale? Nell’intento di offrire un quadro ampio ed esaustivo delle possibili sfaccettature in merito alla problematica in esame, l’Inps, già con circolare 179/1989 e, più di recente, con messaggio 3359/2019 (nonché con messaggio 12441/2011, segnatamente per la qualifica di presidente di società cooperativa), ha esaminato analiticamente un ventaglio di situazioni, tendenzialmente omnicomprensivo, di fattispecie relative a rapporti di carattere societario, di ogni specie e natura; a rapporti di collaborazione (nei settori commerciali, agricoli, familiari) con l'indicazione dei casi di possibile compatibilità e, conseguentemente, di incompatibilità del cumulo di cariche e funzioni gestionali/amministrative e subordinate dirigenziali. Sulla scia di quanto detto sopra, il giudizio di inconfigurabilità del rapporto dipendente instaurato in casi vietati comporta la radicale ed assoluta nullità del vincolo giuridico previdenziale, nullità che determina la perdita di ogni diritto e/o pretesa di natura pensionistica e comporta la restituzione dei contributi versati nella supposta situazione di irregolarità, in quanto giuridicamente indebiti.

La questione si risolve, nella maggior parte dei casi, nella verifica della sussistenza, nel rapporto di lavoro controverso, delle caratteristiche tipiche della subordinazione, eventualmente attenuata, come nel caso del dirigente. La regola generale è, dunque, in linea di principio, molto semplice: il rapporto di lavoro subordinato è ritenuto compatibile con la qualità di amministratore purché esista effettivamente il vincolo della subordinazione, ovvero, per dirla in altri termini, da una diversa prospettiva, la medesima attività non può essere oggetto, nel contempo, del rapporto di lavoro subordinato e del lavoro di amministrazione, essendo, invece, indispensabile individuare una serie di mansioni riconducibili esclusivamente al con-tratto di lavoro e non anche allo svolgimento della funzione di amministratore (Cass. 9273/2019, Cass. 29761/2018, Cass. 19596/2016).

Questo vincolo si esprime, in generale, nell’assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico, direttivo e disciplinare (già Cass. 5944/1991) del titolare dell’impresa e il relativo accertamento va condotto, come ha insegnato la Cassazione a suo tempo, avendo riguardo – innanzitutto – oltre che alla posizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore, all'inserimento del lavoratore medesimo nell'organismo aziendale, secondo lo schema desumibile dagli artt. 2086, 2094 e 2104 cod. civ., mentre altri elementi, come l'assenza del rischio, l'oggetto della prestazione ed il sistema di retribuzione, hanno valore solo indicativo (Cass. 18476/2014; Cass. 24972/2013).

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